L’evoluzione della normativa fiscale in materia di enti sportivi e lavoro dilettantistico, avviata con il D.Lgs. 36/2021, ha posto problemi di coordinamento sistematico tra il diritto civile di settore, la disciplina delle imposte sui redditi e il regime IVA.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circ. AE 7 agosto 2026 n. 7 fornendo diversi chiarimenti sul tema. Il primo nodo interpretativo riguarda la possibilità, per le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative, di fruire del regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici.
L'art. 6 c. 1 lettera c) D.Lgs. 36/2021 consente alle SSD di assumere la forma giuridica delle società di capitali o delle cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile. Il successivo articolo 8, commi 3 e 4, introduce la possibilità di destinare una quota (inferiore al 50%) degli utili o degli avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi entro tetti calcolati sui tassi dei buoni postali fruttiferi, oltre ad ammettere il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci.
Questa figura di "lucro attenuato" si scontra concettualmente con la rigidità storicamente richiesta dalla normativa tributaria per la detassazione dei corrispettivi specifici versati da soci, tesserati e partecipanti.
La disciplina dell'art. 148 c. 3 TUIR (destinata a confluire dal 1° gennaio 2027 nell'articolo 157 del nuovo TUIR) e quella parallela recata dall'art. 4 c. 4 secondo periodo DPR 633/72 (destinata a confluire dal 1° gennaio 2027 nell'articolo 4 del nuovo Testo unico IVA) richiedono infatti che l'ente non lucrativo rispetti in modo assoluto il divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione o capitale per tutta la sua vita, ai sensi dell'art. 148 c. 8 TUIR e dell'art. 4 c. 7 DPR 633/72.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l'art. 36 c. 3 D.Lgs. 36/2021 fa espressamente "salva" l'agevolazione dell'art. 148 c. 3 TUIR per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Ne deriva che il regime di decommercializzazione ai fini IRES e IVA non è accordato in modo automatico a qualsiasi SSD iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Qualora la SSD scelga di avvalersi della facoltà civilistica di distribuire utili o rimborsare il capitale nei limiti fissati dall'art. 8 D.Lgs. 36/2021, perde la natura di ente privo di scopo di lucro ai fini fiscali e non può applicare la decommercializzazione dei corrispettivi.
Al contrario, se la SSD intende beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi specifici, deve statutariamente rinunciare a tali facoltà ed integrare nei propri atti costitutivi le clausole statutarie di non lucratività assoluta prescritte dal comma 8 dell'art. 148 TUIR e dal settimo comma dell'art. 4 decreto IVA.
La qualificazione IVA delle prestazioni sportive e il meccanismo di dispensa dagli adempimenti
L'introduzione dell'art. 36-bis DL 75/2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112) ha adeguato la disciplina interna alle indicazioni della direttiva 2006/112/CE (articolo 132, paragrafo 1, lettera m).
Tale norma stabilisce l’esenzione da IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, comprese le attività didattiche e formative, quando rese verso persone che praticano lo sport da parte di organismi senza fine di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici.
Un quesito rilevante riguarda le semplificazioni contabili correlate al compimento di tali operazioni esenti. In particolare, si è posto il tema se gli enti sportivi dilettantistici e gli organismi non lucrativi che erogano servizi esenti ex art. 36-bis DL 75/2023 possano avvalersi dell'opzione di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dall'art. 36-bis DPR 633/72 (destinato al recepimento nell'articolo 94 del Testo unico IVA dal 2027).
L’Amministrazione finanziaria fornisce risposta affermativa sulla base di un'interpretazione logico-sistematica. Poiché l'art. 36-bis DL 75/2023 attua un'esenzione prevista dall'ordinamento comunitario che costituisce il presupposto oggettivo delle esenzioni di cui all'art. 10 decreto IVA, le prestazioni in questione rientrano nell'alveo applicativo della dispensa.
Il meccanismo operativo si articola nelle seguenti regole:
preventiva comunicazione all'Ufficio: l'ente deve manifestare la scelta di avvalersi della dispensa dall'emissione della fattura e dalla registrazione delle operazioni esenti;
perimetro della semplificazione: la dispensa solleva dagli adempimenti formali per le sole operazioni esenti di natura sportiva, mentre restano fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione per le eventuali operazioni imponibili realizzate dall'ente;
esclusioni oggettive: la dispensa non copre le operazioni esenti escluse per legge dalla stessa facoltà (quali cessioni di oro da investimento o specifiche prestazioni sanitarie).
Cessione dei contratti degli atleti verso il professionismo: esclusione dall'esenzione IVA
Uno dei punti di maggior rilievo pratico ed economico concerne il trattamento IVA dei corrispettivi percepiti da un'ASD o SSD per la cessione del contratto relativo al diritto alle prestazioni sportive di un atleta a favore di una società professionistica.
Alcuni operatori sostenevano l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 36-bis DL 75/2023, qualificando il trasferimento come operazione "strettamente connessa con la pratica dello sport". L'Agenzia delle Entrate rigetta questa tesi, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (tra cui le sentenze 16 ottobre 2008, causa C-253/07 e 10 dicembre 2020, causa C-488/18).
L'interpretazione restrittiva imposta dal diritto unionale esige che le deroghe al principio generale di imponibilità IVA vengano applicate soltanto in presenza di specifici requisiti sostanziali e soggettivi:
Di conseguenza, i compensi riscossi dalle ASD e SSD per la cessione del contratto di un atleta a club professionistici sono integrali operazioni imponibili ai fini IVA, sulle quali deve essere applicata l'aliquota ordinaria mediante emissione di regolare fattura elettronica.
Trattamento dei compensi da lavoro sportivo, rimborsi forfetari ai volontari e disciplina IRAP
La riforma analizza anche i profili impositivi relativi ai lavoratori sportivi e ai volontari. Ai sensi dell'art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021, i compensi da lavoro sportivo erogati nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino alla soglia di 15.000 euro annui.
L'Amministrazione finanziaria ribadisce che tale franchigia opera a monte sulla determinazione della base imponibile, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata (lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro subordinato). Qualora il lavoratore sia assunto con contratto di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR, i primi 15.000 euro erogati non subiscono alcuna imposizione IRPEF. L'eventuale eccedenza viene tassata secondo le regole ordinarie dei redditi di lavoro dipendente, applicando le scaglioni d'imposta e le ritenute di cui al DPR 600/73.
Per quanto riguarda i rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi (art. 29 D.Lgs. 36/2021), riconosciuti per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi entro il limite mensile di 400 euro, viene chiarito che:
non concorrono alla formazione del reddito del volontario entro la soglia dei 400 euro mensili;
devono essere comunicati trimestralmente tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
cumulo con la franchigia dei 15.000 euro: pur non costituendo di per sé reddito, i rimborsi forfetari ricevuti dai volontari computano ai fini del raggiungimento del limite di 15.000 euro annui previsto dall'articolo 36, comma 6.
Se un volontario percepisce nello stesso anno compensi da lavoro sportivo autonomo per 15.000 euro (o più) ed erogazioni a titolo di rimborso forfetario da un altro ente sportivo, il rimborso forfetario (es. 350 euro) assume integralmente natura imponibile quale reddito di lavoro autonomo. L'ente erogante il rimborso è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto ex art. 25 DPR 600/73 se il volontario comunica, mediante l'autocertificazione prevista dal comma 6-bis dell'articolo 36, il superamento del tetto dei 15.000 euro.
Sul versante dell'IRAP, l'art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021 stabilisce la non concorrenza alla base imponibile dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro. L'Agenzia chiarisce che la norma ha portata generale e si applica sia ai co.co.co. di natura tecnico-sportiva sia a quelli impiegati in attività di carattere amministrativo-gestionale di cui all'art. 37 c. 4 D.Lgs. 36/2021.
Estensione dei benefici ex L. 133/99 al nuovo perimetro degli enti sportivi
Infine, la Circolare prende in esame le modifiche apportate dall'art. 9 c. 2-bis DL 38/2026 (convertito con modificazioni dalla L. 88/2026) all'art. 25 c. 2 L. 133/99.
La norma dispone la detassazione ai fini IRES dei proventi conseguiti dalle ASD e SSD nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e mediante raccolte pubbliche di fondi svolte in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze.
L'intervento legislativo del 2026 ha coordinato l'ambito soggettivo dell'agevolazione con la riforma del D.Lgs. 36/2021, confermando che possono beneficiare della decommercializzazione dei proventi:
le associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica);
le società di capitali e le società cooperative sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 c. 1 lettere a), b) e c) D.Lgs. 36/2021.
La fruizione della detassazione per queste tipologie di proventi resta vincolata al rispetto dei limiti formali e quantitativi di legge: l'ente deve aver esercitato l'opzione per il regime forfettario di cui alla L. 16 dicembre 1991 n. 398, e gli eventi di raccolta fondi o attività connesse non devono superare il numero di due per ciascun anno solare, per un importo complessivo di proventi non superiore a 51.645,69 euro.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - PMI Audit & ConsultingRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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