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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 154/2026 (con la quale ha rettificato la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026), fornendo precisazioni in materia di trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente erogati dall'Istituto centrale a soggetti con residenza fiscale all'estero.

La vicenda riguarda un dipendente della Banca d'Italia che ha trasferito la propria residenza in un comune francese di confine, svolgendo la prestazione lavorativa presso una sede italiana situata in zona frontaliera. Il dipendente effettuava l'attività in presenza per due giorni a settimana, lavorando da remoto dalla Francia per i restanti giorni della settimana grazie al regime di smart working.

La qualificazione giuridica di Banca d'Italia e il perimetro convenzionale

Il primo nodo interpretativo sciolto dall'Amministrazione finanziaria riguarda la natura giuridica dell'Istituto di via Nazionale. Ai fini delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE, le remunerazioni pubbliche (con tassazione esclusiva nello Stato pagatore) richiedono che il datore di lavoro sia riconducibile allo Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa o a un ente locale.

L'Agenzia evidenzia come la Banca d'Italia sia un istituto di diritto pubblico dotato di autonoma personalità e di un marcato profilo di indipendenza istituzionale e finanziaria. Tale connotazione:

  • preclude la riconducibilità dell'ente al modello dell'amministrazione statale in senso stretto;

  • impedisce di assimilare l'istituto alle suddivisioni amministrative o territoriali dello Stato;

  • comporta l'esclusione della fattispecie dalle regole generali sulle funzioni pubbliche, in assenza di una specifica clausola estensiva nella Convenzione Italia-Francia.

Di conseguenza, il trattamento retributivo dei dipendenti di Banca d'Italia non segue la tassazione esclusiva in Italia (prevista per i dipendenti pubblici statali), ma è assoggettato alla disciplina ordinaria dei redditi da lavoro dipendente privato.

Perdita dello status di lavoratore frontaliere e lavoro agile

Nel valutare la possibilità di fruire della tassazione esclusiva nel Paese di residenza (Francia) prevista per i lavoratori frontalieri, il Fisco ribadisce la rigidità dei requisiti richiesti.

Per accedere al regime di favore non è sufficiente la residenza e il luogo di lavoro in comuni comprese nelle rispettive zone di confine: occorre il pendolarismo quotidiano per lo svolgimento della prestazione in presenza.

La presenza fisica sul luogo di lavoro per soli due giorni a settimana e l'utilizzo di giornate di lavoro agile dalla Francia fanno venire meno il requisito della quotidianità dello spostamento. Il contribuente, pertanto, non può essere qualificato come lavoratore frontaliere.

La ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Francia

Non applicandosi né la disciplina delle funzioni pubbliche né il regime dei frontalieri, la tassazione della retribuzione deve essere ripartita in base alla presenza effettiva del lavoratore nei due Paesi:

  • giornate lavorate in Italia (in presenza): si applica il criterio della tassazione concorrente. Il reddito riferibile alle giornate svolte presso la sede italiana è tassato sia in Italia (Stato della fonte) che in Francia (Stato di residenza). La doppia imposizione viene successivamente eliminata in Francia tramite il riconoscimento del relativo credito d'imposta o meccanismo convenzionale;
  • giornate lavorate in Francia (smart working): si applica il principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza. Le quote di stipendio maturate durante i giorni di lavoro agile svolti al proprio domicilio francese non subiscono alcuna prelievo fiscale alla fonte in Italia.

Fonte: Risp. AE 6 agosto 2026 n. 154

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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