L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 132 del 2 luglio 2026, interviene sul trattamento fiscale delle retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente residente in Francia, che lavora in regime di frontalierato tra il Comune francese di residenza e una sede dell’Istituto situata in una Regione italiana confinante.
Il contribuente, trasferitosi in un Comune francese di zona frontaliera e assegnato a una sede della Banca d’Italia in Regione anch’essa frontaliera, svolge l’attività in parte in presenza in Italia (due giorni a settimana) e in parte in lavoro agile dalla Francia, beneficiando di cento giorni annui di smart working. Egli riteneva applicabile il regime dei lavoratori frontalieri di cui all’art.15 par. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, con tassazione esclusiva in Francia e, quindi, senza ritenute in Italia.
L’art. 15 par. 1 prevede in via generale la tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello della fonte, mentre il par. 4 introduce, per i lavoratori frontalieri che risiedono in una zona di frontiera e lavorano nell’area di confine dell’altro Stato, una deroga con tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
Tuttavia, l’Agenzia richiama l’art. 19 par. 1 della Convenzione, che disciplina le “funzioni pubbliche” e stabilisce la tassazione esclusiva nello Stato che eroga le remunerazioni, quando queste sono corrisposte da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale (o territoriale) per servizi resi a tali soggetti. Solo gli emolumenti corrisposti da enti pubblici che svolgono attività industriale o commerciale sono, in via ordinaria, sottratti a tale regime e ricondotti all’articolo 15.
Nel caso della Banca d’Italia, l’Agenzia sottolinea che lo Statuto qualifica l’Istituto come ente di diritto pubblico, che svolge le funzioni di banca centrale della Repubblica italiana, perseguendo esclusivamente finalità pubbliche, senza poter operare per scopi commerciali o speculativi. La partecipazione di soggetti privati al capitale non incide sulla natura pubblica dell’ente né sulla sua indipendenza. Ne consegue che la Banca d’Italia rientra nel novero degli enti pubblici cui si applica l’art. 19 par. 1 della Convenzione, pur non essendo menzionata nominativamente.
Sulla base di tale qualificazione, l’Agenzia conclude che le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia al dipendente residente in Francia devono essere assoggettate a imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte. Non è dunque applicabile, nella fattispecie, il regime dei lavoratori frontalieri e non è dovuta alcuna tassazione in Francia sui medesimi redditi.
Operativamente, la Banca d’Italia, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare le ritenute IRPEF a titolo di acconto sui redditi da lavoro dipendente corrisposti al contribuente, ai sensi dell’art. 23 DPR 600/73, confermando così il ruolo centrale dell’art. 19 nelle ipotesi di lavoro alle dipendenze di enti pubblici non commerciali, anche in contesti transfrontalieri.
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