Una lavoratrice farmaceutica fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine nel Canton Ticino, ha sollevato un dubbio normativo di forte interesse per il mercato del lavoro transfrontaliero. La donna svolge la sua intera attività lavorativa in Lombardia, ma per conto di un'azienda italiana che ha la propria sede legale in Veneto, ossia al di fuori della fascia di confine.
Con la Risp. AE 22 giugno 2026 n. 126, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo assetto normativo, applicabile dal 1° gennaio 2024, richiede specificamente che l'attività di lavoro dipendente sia svolta all'interno dell'area di frontiera.
Per quanto riguarda invece il datore di lavoro, la norma non impone che la sua sede si trovi nei territori di confine, ma richiede più genericamente che si tratti di un soggetto fiscalmente residente in Italia.
La localizzazione della sede legale o amministrativa dell'azienda al di fuori delle zone di frontiera (come nel caso del Veneto) non rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'Accordo internazionale.
Requisiti fondamentali da rispettare
Per poter accedere alla tassazione dei frontalieri, l'Agenzia delle Entrate ricorda che rimangono imprescindibili le verifiche di natura fattuale sul lavoratore, il quale deve soddisfare precisi requisiti geografici e di mobilità:
residenza fiscale: il lavoratore deve risiedere in un Comune che si trovi, totalmente o parzialmente, entro i 20 km dal confine con l'altro Stato;
area di lavoro: la prestazione deve essere eseguita nelle regioni di frontiera italiane, individuate specificamente in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e nella Provincia Autonoma di Bolzano;
rientro giornaliero: il dipendente deve fare ritorno quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Se sussistono tutte queste condizioni, i redditi da lavoro saranno tassati principalmente nello Stato in cui viene prestata l'attività mediante una ritenuta alla fonte (fino a un massimo dell'80% di quanto dovuto), mentre lo Stato di residenza tasserà il reddito per concorrenza, eliminando comunque il rischio di una doppia imposizione giuridica.
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