I limiti applicativi del controllo automatizzato
La giurisprudenza è da tempo orientata a delimitare l'ambito applicativo del controllo automatizzato, disciplinato dall'art. 36-bis DPR 600/73, riaffermandone la natura di procedimento di mera liquidazione delle imposte e negandone qualsiasi funzione accertativa.
Il tema assume particolare rilievo nella prassi applicativa, ove non sono infrequenti ipotesi di meri errori dichiarativi o anomalie formali emergenti dai sistemi informatici cui segue l'iscrizione a ruolo di somme che, in realtà, non corrispondono ad alcun debito tributario effettivamente maturato. La sentenza in commento si colloca in linea di continuità con l'orientamento della Corte di cassazione che, negli ultimi anni, ha progressivamente circoscritto i poteri esercitabili attraverso il controllo automatizzato. In particolare:
La nuova pronuncia sul tema da parte dei giudici territoriali offre l'occasione per riflettere ancora una volta sui limiti funzionali del controllo automatizzato e sul delicato equilibrio tra esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa e tutela delle garanzie del contribuente, riaffermando come la distinzione tra attività di liquidazione e attività di accertamento costituisca un presidio imprescindibile dei principi di legalità, capacità contributiva e diritto di difesa sanciti dagli artt. 23, 24 e 53 della Costituzione.
Il caso giurisprudenziale
La controversia traeva origine dalla notificazione a carico di una s.r.l. di una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017. La pretesa erariale si articolava in due distinte riprese:
Con il ricorso la società contestava entrambe le riprese dimostrando documentalmente, in relazione alla prima, che gli interessi corrisposti al socio nel dicembre 2017 erano stati regolarmente assoggettati alla ritenuta del 26% e che il relativo importo era stato integralmente versato all'Erario nel gennaio 2018 mediante modello F24: l'anomalia rilevata dal sistema informatico derivava esclusivamente dall'invio, per mero errore del software gestionale, di una Certificazione Unica duplicata e priva di effetti, successivamente annullata, mentre i dati corretti erano stati regolarmente riportati nei quadri dichiarativi del Modello 770.
Quanto al secondo rilievo, la contribuente riconosceva l'erronea indicazione del credito IRES nel rigo RN19 della dichiarazione, precisando, tuttavia, che tale credito aveva natura esclusivamente cartolare e non era mai stato utilizzato in compensazione, né aveva inciso sull'ammontare delle imposte dovute nei periodi d'imposta successivi. L’Ufficio, invece, basandosi su una concezione sostanzialmente preventiva del controllo automatizzato, difendeva la legittimità del proprio operato ritenendo che il semplice mantenimento del credito nel patrimonio dichiarativo della contribuente integrasse un potenziale rischio di futura compensazione indebita, sufficiente a fondare la riscossione immediata dell'imposta e delle relative sanzioni.
Il limite applicativo del controllo automatizzato
I giudici tributari hanno deciso di accogliere le ragioni della società e, quindi, di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di legittimità citato in premessa.
La Corte ha infatti, ribadito che il controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 costituisce un procedimento di mera liquidazione - destinato alla correzione di errori materiali e di calcolo direttamente desumibili dalla dichiarazione – che non può essere utilizzato per esercitare poteri sostanzialmente accertativi. Il Collegio ha, quindi, osservato che il semplice riporto di un credito erroneamente indicato in dichiarazione non determina, di per sé, alcun debito tributario né alcun danno erariale.
I giudici hanno considerato elemento decisivo l'assoluta mancanza di qualsiasi utilizzazione del credito: quest’ultimo, cioè, non era mai stato compensato, né impiegato per ridurre imposte effettivamente dovute, rimanendo confinato nell'ambito della rappresentazione contabile della posizione fiscale della società.
La Corte ha valorizzato una lettura sostanzialistica del rapporto tributario, ritenendo che il sistema della riscossione automatizzata non possa prescindere dall'effettiva esistenza dell'obbligazione fiscale: l'astratta possibilità che un credito erroneamente indicato possa essere utilizzato in futuro non costituisce, cioè, un presupposto sufficiente per anticipare la riscossione coattiva, poiché l'ordinamento tributario non conosce obbligazioni fondate su mere eventualità. La pronuncia riafferma, in definitiva, il principio secondo cui l'attività di liquidazione automatizzata non può essere trasformata in uno strumento di accertamento sostanziale, pena la violazione dei principi di legalità, capacità contributiva e buon andamento dell'azione amministrativa.
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Francesco Villante
- Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenziosoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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