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Per contribuenti e professionisti, terminata la sospensione estiva degli adempimenti, tornano a regime le scadenze fiscali.

15 settembre

I contribuenti che si avvalgono della fatturazione differita, entro il 15 settembre sono tenuti ad emettere il documento elettronico riepilogativo, in riferimento alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2026.

Entro la medesima scadenza, coloro che hanno presentato dal 16 luglio al 31 agosto il modello 730/2026 al proprio sostituto d’imposta, ricevono da quest’ultimo copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Ulteriore adempimento in scadenza interessa gli operatori IVA residenti, obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione. La trasmissione elettronica dei dati dei documenti ricevuti ad agosto 2026 deve avvenire, quindi, il 15 settembre.

16 settembre

Riprendono le ordinarie scadenze dei versamenti previsti per il giorno 16 di ciascun mese. Con riferimento al 16 settembre, entro tale data dovrà essere effettuato il versamento relativo:

  • all’IVA riferita alle operazioni del mese di agosto 2026, per i soggetti mensili, il cui pagamento dovrà essere eseguito con modello F24 utilizzando il codice tributo “6008”;
  • alla settima rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2025, ai fini del quale il modello F24 dev’essere compilato con il codice tributo 6099 per il versamento dell’imposta e con il codice tributo 1668 per il pagamento degli interessi;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti;
  • alle ritenute operate nel mese di agosto 2026. I sostituti d’imposta che si avvalgono del 770 c.d. “semplificato” (art. 16 D.Lgs. 1/2024), devono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025;
  • all’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell’operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta ad agosto 2026.

Oltre alle scadenze abituali ricadenti nella giornata del 16 di ogni mese, occorre ricordare che, per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, scaturenti dal modello Redditi 2026, dovranno provvedere al pagamento della rata in scadenza il 16 settembre.

Contribuenti non-ISA

Contribuenti ISA

Versamento 1° rata

Scadenza 16/09

Versamento 1° rata

Scadenza 16/09

30 giugno senza maggiorazione

4° rata

20 luglio senza maggiorazione

3° rata

30 luglio con maggiorazione 0,40

3° rata

20 agosto con maggiorazione dello 0,80

2° rata

20 settembre

Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali, ossia:

  • le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires;
  • le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta;
  • le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

Per usufruire di queste agevolazioni, le associazioni devono trasmettere le istanze dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica.

25 settembre

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile, devono provvedere all’invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di agosto 2026, entro il 25 settembre.

30 settembre

La scadenza del 30 settembre 2026 riguarderà le società che intendono fruire del regime agevolato per l’assegnazione ai soci, nonché le società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che intendono trasformarsi in società semplici entro il 30 settembre 2026 (art. 1, c. 35-41, L. 199/2025). Per applicare tale regime agevolato, la condizione necessaria è che tutti i soci risultino iscritti alla data del 30 settembre 2025, oppure entro trenta giorni dal 1° gennaio 2026, a condizione che il loro trasferimento sia certificato da un titolo avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Le società che si avvalgono della disciplina agevolata devono corrispondere l’imposta sostitutiva in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e il restante 40 per cento entro il 30 novembre 2026.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (art.70-ter DPR 633/72) e che intendono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo costituendo un Gruppo Iva dal 1° gennaio 2027, entro il 30 settembre 2026 dovranno presentare la dichiarazione per la costituzione (Modello AGI/1). Lo stesso termine vale anche per le revoche.

Nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi, i contribuenti che presentano il modello 730/2026, dovranno procedere all’invio dello stesso entro il termine ultimo del 30 settembre 2026, direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato.

Decorsa tale data, sarà possibile presentare il modello Redditi fino al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

In scadenza il 30 settembre anche la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. Li.Pe.) contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta relativi al secondo trimestre 2026 (art. 21-bis DL 78/2010).

In merito, è utile ricordare che, la scadenza d’invio delle suindicate comunicazioni, ordinariamente ricade nell'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, tuttavia, il citato art. 21-bis, differisce l’invio della comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre al 30 settembre.

I soggetti passivi che hanno applicato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, dovranno eseguire entro il 30 settembre il versamento con modello F24 dell’importo dovuto per il secondo trimestre 2026, nonché del primo trimestre 2026 se la relativa somma da versare non era superiore a 5.000 euro. Tuttavia, se anche l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera la medesima soglia di 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2026.

Così come avviene ogni mese, gli esercenti i distributori stradali di carburante dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina (destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori) verso consumatori finali. L’adempimento, per le operazioni eseguite nel mese di agosto 2026, dovrà essere eseguito a fine settembre.

Da ultimo, i contribuenti che hanno attivato nuovi POS a luglio 2026, dovranno effettuare il collegamento con il registratore telematico sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dal 6 al 30 settembre 2026. Per i nuovi dispositivi attivati, infatti, l'abbinamento dev’essere comunicato tra il sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione e l'ultimo giorno dello stesso mese.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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