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L’art. 26, c. 11 bis, D.Lgs. 148/2015, prevede, per i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, che i decreti istitutivi di ciascun Fondo determinino la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS al bilancio del nuovo fondo di solidarietà.

Con il Messaggio in oggetto, l’INPS illustra il contenuto del DI 17 aprile 2026 - entrato in vigore in data 9 giugno 2026 – istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni e si forniscono altresì le relative istruzioni contabili.

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni

Con specifico riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, la certificazione dell’INPS è stata recepita per il trasferimento delle risorse. In particolare, il DI quantifica in oltre 18.060.039,79 milioni di euro le risorse trasferite e chiarisce i criteri di utilizzo delle somme.

Più nel dettaglio, alla data di entrata in vigore del medesimo DI, l’INPS comunica di aver provveduto al trasferimento dal FIS delle risorse che vengono quindi imputate al bilancio del Fondo. Precisa, inoltre, che le risorse trasferite sono destinate esclusivamente ai fini dell’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.

Ed ancora, essendo il Fondo istituito al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e di cessazione del rapporto di lavoro, per la totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo sono previste prestazioni integrative a sostegno del reddito in caso sia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, nonché il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Inoltre, per i datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria, il Fondo garantisce la prestazione dell’assegno di integrazione salariale.

Utilizzo delle risorse

In merito all’impiego delle risorse attribuite al bilancio del Fondo dal DI 17 aprile 2026, il Comitato amministratore del Fondo ha emesso la delibera n. 113 del 16 giugno 2026, al fine di disciplinare l’utilizzo delle risorse attribuite.

Pertanto, sottoposte all’attenzione del Comitato le istanze di assegno di integrazione salariale attualmente giacenti in base all’ordine cronologico di presentazione da parte dei datori di lavoro, fino a esaurimento della capienza della disponibilità finanziaria. Una volta esaurita la specifica disponibilità, le nuove domande di assegno di integrazione salariale e le ulteriori prestazioni integrative previste dal Fondo potranno essere autorizzate esclusivamente entro i limiti delle risorse progressivamente disponibili, tenendo conto sia dei finanziamenti già concessi sia degli oneri di gestione.

Istruzioni contabili

La rilevazione contabile, nell’ambito dei rispettivi bilanci del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni e del FIS, avviene sui seguenti conti con imputazione, in contropartita, rispettivamente in dare e avere:

  • FRR32170 - Trasferimento da parte del FIS, di quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, ai fondi di solidarietà bilaterali;
  • STR22170 - Trasferimento in entrata delle risorse (quota parte) accumulate e versate dal FIS a favore delle imprese iscritte al fondo, a copertura delle prestazioni.

Fonte: Mess. INPS 3 agosto 2026 n. 2548

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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