La vicenda processuale
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su plurime cartelle e avvisi di addebito. La società contribuente, tra gli altri motivi, aveva contestato l’omessa o irrituale notificazione di alcune cartelle, assumendo che esse fossero state inviate via PEC da indirizzi non presenti nei registri INI-PEC, REGINDE e IPA; da ciò faceva discendere l’inesistenza o la nullità delle notifiche stesse.
La Corte, rigettando entrambi i motivi di ricorso, conferendo sotto tale profilo uno spiccato tratto di originalità al provvedimento, sceglie di collocare la questione non sul piano meramente tecnico-informatico, ma sul livello, più propriamente giuridico, del rapporto tra disciplina generale delle notificazioni telematiche e normativa speciale della riscossione.
Il rifiuto dell’“universalizzazione” dell’art. 3-bis L. 53/94
Il primo profilo di originalità dell’ordinanza consiste nella nettezza con cui la Corte rifiuta di trasformare l’art. 3-bis L. 53/94 in una regola generale di tutte le notificazioni telematiche. La decisione sottolinea che quella disposizione appartiene al microsistema delle notifiche eseguite dagli avvocati e non può essere automaticamente estesa alle notifiche della riscossione, governate invece dalla disciplina speciale dell’art. 26 DPR 602/73.
Il profilo innovativo non è solo l’esito, bensì il metodo dato che la Corte valorizza l’ambito soggettivo e funzionale delle norme e legge l’art. 26 come disciplina autosufficiente, dalla quale emerge che il requisito della risultanza nei pubblici elenchi è riferito espressamente al destinatario della PEC, non al mittente.
In tal modo, l’ordinanza impedisce di costruire, per via interpretativa, una nuova causa di invalidità della notifica e consolida l’orientamento secondo cui la mancata iscrizione della PEC del mittente non determina, di per sé, inesistenza o nullità della notificazione.
Il ridimensionamento dell’art. 6-ter CAD come fonte di invalidità
Il secondo profilo di originalità sta nella ricostruzione del rapporto tra pubblici elenchi, sicurezza digitale e regime delle invalidità.
L’ordinanza chiarisce che l’art. 6-ter CAD è una norma di organizzazione e pubblicità dei domicili digitali, non una disposizione che introduca automaticamente nullità della notifica in caso di disallineamento dell’indirizzo mittente. La Corte in commento distingue quindi il piano della prudenza tecnica da quello della validità giuridica dell’atto: i rischi astratti di phishing o di incertezza informatica non bastano, se non si traducono in una effettiva e assoluta incertezza sulla provenienza dell’atto o in un concreto pregiudizio difensivo.
Qui emerge un ulteriore profilo di innovazione del provvedimento, dato che la provenienza della PEC viene valutata in chiave sostanziale, attraverso il complesso degli elementi tecnici e documentali del messaggio certificato, e la categoria dell’inesistenza viene mantenuta entro confini rigorosamente residuali. In quest’ultimo ambito, l’ordinanza precisa che l’inesistenza si configura solo quando manchi del tutto un’attività riconoscibile come notificazione o difettino gli elementi essenziali idonei a identificarla come tale; ogni altra difformità ricade nella nullità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Altro elemento significativo, consiste nella valorizzazione del concetto di riconducibilità del messaggio al soggetto pubblico notificante. Secondo la Corte, nel sistema della PEC l’identificazione del mittente non dipende esclusivamente dalla presenza dell’indirizzo in un pubblico elenco, ma può risultare dal complesso degli elementi tecnici e documentali: dominio utilizzato, ricevute di accettazione e consegna, contenuto e forma dell’atto, inserimento dell’atto nel procedimento tipico di riscossione.
È un’impostazione sostanzialistica, ma non lassista. La Corte non stabilisce che “qualsiasi PEC va bene”; afferma piuttosto che la verifica di validità non si esaurisce nel controllo formale dell’iscrizione dell’indirizzo mittente nei registri pubblici. Ciò che conta è se l’atto sia concretamente riconoscibile come proveniente dall’agente della riscossione e se il destinatario sia stato posto in condizione di difendersi.
Le conseguenze pratiche della pronuncia
L’ordinanza n. 24234/2026 rappresenta un approdo di particolare rilievo nella disciplina delle notificazioni via PEC degli atti della riscossione.
La Corte non si limita ad affermare che la mancata iscrizione dell’indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri non determina, di per sé, l’invalidità della notificazione, ma offre una ricostruzione sistematica che valorizza l’autonomia dell’art. 26 DPR 602/73, circoscrive l’ambito applicativo dell’art. 3-bis L. 53/94 e riconduce l’art. 6-ter CAD alla sua funzione organizzativa.
In tal modo la decisione, riduce sensibilmente lo spazio delle eccezioni meramente formali fondate sulla sola assenza dell’indirizzo mittente dai registri pubblici e rafforza, al contrario, l’onere di allegazione del contribuente, che non potrà più limitarsi a denunciare la mancata iscrizione della PEC del mittente, ma dovrà prospettare una concreta incertezza sulla provenienza dell’atto o un effettivo pregiudizio difensivo; infine, si consolida la specialità della disciplina della riscossione, che viene sottratta a integrazioni analogiche non espressamente volute dal legislatore. In ultimo, si stabilizza la distinzione tra irregolarità tecnica e invalidità giuridica, distinzione fondamentale in un’epoca in cui il contenzioso sulle notifiche telematiche tende spesso a confondere i due livelli.
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