Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La legge, nel disciplinare i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, prevede il riconoscimento della tutela in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, comprendendo espressamente le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) tra le ipotesi di cessazione involontaria (art. 3 D.Lgs. 22/2015).
Secondo la Corte costituzionale (C.Cost. 24 giugno 2002 n. 269) in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche i comportamenti di terzi possono essere rilevanti al fine di configurare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, con conseguente esigenza di valutare la sussistenza dei presupposti per il diritto al riconoscimento dell’indennità NASpI.
Di conseguenza, l’art. 2119 c.c. sulla giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro deve considerarsi una norma elastica, suscettibile di essere integrata dai singoli comportamenti che impediscono di fatto la prosecuzione del rapporto di lavoro.
La nozione di giusta causa di recesso ai fini NASpI
La giurisprudenza è orientata a ritenere che la nozione di giusta causa sia da ricollegare o a un gravissimo inadempimento o a un’altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore, affermando che la disoccupazione sia involontaria quando è dovuta a dimissioni rassegnate per il comportamento di un altro soggetto o riconducibili a una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione.
In particolare, secondo la Cass. 28 maggio 2015 n. 11051 “[…] ai fini della configurazione della non volontarietà delle dimissioni, la causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deve consistere in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non siano solo valutate soggettivamente tali dal lavoratore, dovendo rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. […]. Tale obiettiva incompatibilità può consistere anche nelle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, pur a prescindere dall’individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo”.
Considerato che il ricorrere della giusta causa delle dimissioni deve essere valutato dal giudice, le fattispecie a oggi riconducibili all’ipotesi di giusta causa di recesso e che consentono l’accesso alla prestazione NASpI sono state in parte enucleate dalla giurisprudenza di legittimità e, solo in specifiche ipotesi, individuate da espresse disposizioni di legge.
Il nuovo intervento dell’INPS e il parere del Ministero del Lavoro
L’INPS si è trovato a dovere valutare, ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ipotesi di dimissioni rassegnate da lavoratrici che, vittime di atti persecutori, si sono viste costrette a rassegnare le dimissioni dall’attività lavorativa al fine di tutelare e salvaguardare il bene supremo della vita.
Alla luce della centralità del fenomeno ampiamente diffuso delle donne vittime di violenza, l’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro se le dimissioni in detti casi possano essere ricondotte a giusta causa, con conseguente diritto di accesso alla tutela della disoccupazione.
Il Ministero del Lavoro, nel parere formulato, ha rilevato che l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza si pone in linea con la ratio dell’art. 2119 c.c. che è volta a tutelare chi perde “incolpevolmente” la propria occupazione, e non si concentra esclusivamente, ai fini della concessione della NASpI, su fatti aventi una stretta interrelazione con il luogo di lavoro, inteso sia come ambiente oggettivo che soggettivo.
Dunque, il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore - ancorché provenienti da soggetti estranei all'ambiente professionale - possa, in linea di principio, integrare quella situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro che l'art. 2119 c.c. richiede e che può essere ritenuto presupposto necessario per l'accesso alla NASpI.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI, occorrono chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che dimostrino che le condotte di violenza:
Dunque, posto che le condotte persecutorie impediscono alla lavoratrice e al lavoratore di recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, la cessazione del rapporto non può essere considerata frutto di una libera determinazione, ma costituisce un recesso necessitato per la salvaguardia dell'incolumità personale, idoneo pertanto a integrare la giusta causa delle dimissioni per fatto del terzo.
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