Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono soggette alla disciplina antielusiva delle società di comodo, di cui all’art. 30 L. 724/94.
Tali soggetti, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, risulta inferiore alla somma degli importi determinati applicando specifiche percentuali prestabilite dal c. 1 del citato art. 30.
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Aggregato patrimoniale |
Percentuale |
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Valore dei beni indicati nell'art. 85 c. 1 lett. c), d) ed e) TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all' art. 5 del medesimo Testo Unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti |
1% |
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Immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria |
3% |
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Immobili classificati nella categoria catastale A/10 |
2,5% |
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Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti |
2% |
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Immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti |
0,50% |
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Immobilizzazioni costituite da beni indicati nell' art. 8-bis, c. 1, lett. a), del DPR 633/1972, anche in locazione finanziaria |
6% |
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Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria |
15% |
Verifica dell’operatività
Per la verifica dell’operatività, il test si sviluppa eseguendo tre passaggi:
I ricavi presunti sono determinati applicando ad ogni aggregato patrimoniale la relativa percentuale, così come indicata nella tabella precedente; il valore di ciascun aggregato, invece, rappresenta la media dell’esercizio di riferimento e dei due esercizi precedenti.
Se i ricavi effettivi risultano inferiori a quelli presunti, la società è considerata non operativa. In tal caso, è necessario calcolare il reddito presunto, determinato applicando ai valori dei beni posseduti nell'esercizio le percentuali indicate al c. 3 dell’art. 30 L. 724/94.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti, prima di procedere con il test di operatività, dovranno valutare la possibile presenza di fattispecie che determinano l’esclusione, ovvero la disapplicazione della disciplina antielusiva.
Disapplicazione “autonoma” e compilazione quadro RS
Tra le situazioni che determinato la non applicazione delle disposizioni previste dall’art. 30 L. 724/94, è prevista la disapplicazione “autonoma”.
Nel dettaglio, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, ovvero non hanno consentito d’effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA, la società interessata, in applicazione di quanto previsto dal c. 4-bis, del citato art. 30, può interpellare l'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. e) , della L. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente (c.d. Interpello probatorio).
Tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 1, lett. e) e c. 2, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023, l’interpello probatorio può essere presentato solo in due casi specifici:
Ne consegue che, i contribuenti che non rientrano in una delle due fattispecie sopra esposte, ma nel corso del periodo d’imposta non hanno conseguito ricavi a causa del verificarsi di situazioni oggettive e, quindi, risultano non operativi, possono ritenere autonomamente non applicabili le disposizioni previste per le società di comodo dall’art. 30 L. 724/94.
La disapplicazione “autonoma” potrà essere applicata anche dai soggetti che, pur avendo presentato un’istanza d’interpello probatorio, non hanno ricevuto risposta positiva.
Per segnalare all’Amministrazione Finanziaria la non applicazione della disciplina sancita per le società di comodo, il contribuente è tenuto a compilare il quadro RS e, nello specifico, il rigo RS11/RS116 del modello Redditi 2026, così come di seguito esposto.
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Rigo RS11/RS116 – Redditi 2026 |
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Casella |
Codice da utilizzare |
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“Imposta sul reddito” |
“2”, per i soggetti diversi da coloro che possono presentare l’interpello probatorio, in presenza delle condizioni idonee a giustificare il mancato assoggettamento alla disciplina delle società non operative, ovvero per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo o hanno presentato un interpello per nuovi investimenti, in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni di cui al c. 4-bis dell’art. 30 L. 724/94 |
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“IRAP” |
“2”, per i soggetti diversi da coloro che possono presentare l’interpello probatorio, con sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina antielusiva in esame in relazione all’IRAP, ovvero per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo o presentano un interpello per nuovi investimenti, nell’ipotesi di mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni di cui al c. 4-bis dell’art. 30 L. 724/94 in relazione all’IRAP |
La prova delle situazioni oggettive
La disapplicazione autonoma della disciplina antielusiva in esame, espone il contribuente al rischio di accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In sede di contenzioso, il contribuente medesimo, su cui grava la prova contraria, deve dimostrare le oggettive situazioni che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito, determinato secondo i parametri normativi (Cass. 23 maggio 2022, n. 16472). L’onere della prova contraria, inoltre, dev’essere inteso non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. 12 febbraio 2019, n.4019).
Sul punto, la stessa Corte ha evidenziato, altresì, che la prova contraria da parte del contribuente deve risolversi nell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà dello stesso che rendano impossibile conseguire il reddito presunto, considerando sempre le condizioni del mercato (Cass. 24 settembre 2025, n. 25992, Cass. 3 marzo 2023, n. 6459; Cass. 23 novembre 2021, n. 36365).
Ulteriore aspetto da evidenziare, riguarda la natura delle situazioni oggettive che hanno determinato il mancato conseguimento dei ricavi necessari al superamento del test di operatività. In particolare, la Cassazione ha specificato che la caratteristica di “oggettività” delle situazioni che il contribuente può far valere, nella ratio del c. 4-bis dell'art. 30 L. 724/94, non ha la funzione di distinguere tra cause esterne che s’impongono al soggetto e cause che derivano, anche solo in parte, da libere determinazioni, ma quella di richiedere che questi sia in grado di dimostrare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato (Cass. 24 ottobre 2025 n. 28227, Cass. 23 maggio 2022 n. 16472, Cass. 13 maggio 2021 n. 12862).
Con riferimento alle cause interne e, nello specifico, alle scelte imprenditoriali, è esclusa la sussistenza delle oggettive situazioni di carattere straordinario che rendono impossibile il superamento del test di operatività̀, nell'ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società̀ o di completa inettitudine produttiva. Ciò, in quanto, l’imprenditore è obbligato a predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità̀ aziendale (Cass. 23 novembre 2021 n. 36365).
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Rossella Murica
- Dottore Commercialista e Revisore contabileGiuseppe Valentino
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