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In attuazione della direttiva europea DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) e del quadro globale CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) sviluppato dall’OCSE, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nove FAQ per chiarire le regole per i provider.

Portafoglio clienti e sede dell'attività: nessun automatismo

Uno dei nodi interpretativi più complessi sciolti dalle nuove FAQ riguarda il concetto di sede abituale dell’attività ai fini dell'inquadramento territoriale del fornitore di servizi.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mera presenza di un portafoglio clienti in una determinata giurisdizione oggetto di comunicazione non determina automaticamente la presenza di una sede dell'attività in quel paese. Di conseguenza, il semplice fatto di erogare servizi ad utenti residenti in uno Stato membro non fa scattare da solo gli obblighi d’impianto locali previsti dal D.Lgs. 194/2025, a meno che non sussistano altri elementi sostanziali che attestino un radicamento fisico o operativo effettivo.

DTI Foundation: standard unico per l'identificazione dei token

Sul fronte dei dati tecnici da trasmettere nella struttura XML CARF, le indicazioni operative impongono standard stringenti per garantire la tracciabilità univoca dei prodotti finanziari digitali.

Per la compilazione della voce relativa alla denominazione completa della cripto-attività, i provider devono primariamente utilizzare il codice Digital Token Identifier (DTI), registrato presso la Digital Token Identifier Foundation. Si tratta del codice alfa-numerico univoco che identifica gli asset su registro distribuito. Solo ed esclusivamente nei casi in cui l'attività non disponga ancora di un codice DTI assegnato, sarà consentito agli operatori inserire il nome esteso e commerciale del token.

Regole di residenza fiscale per partnership e entità trasparenti

Per la corretta identificazione fiscale degli utenti che operano tramite strutture societarie complesse — come partnership, limited liability partnership o entità prive di residenza fiscale autonoma — gli operatori mantengono margini di gestione semplificati qualora manchi documentazione primaria.

Se il prestatore di servizi non dispone di prove documentali idonee a determinare la sede di direzione effettiva dell'entità, è consentito fare affidamento diretto sull'indirizzo della sede principale dell'ente. Tale principio riduce i rischi di incertezza operativa per le piattaforme nelle fasi di due diligence e profilazione iniziale.

La gestione dei finanziamenti: garanzie, prestiti crypto e "Crypto Loan"

Ampio spazio nei chiarimenti viene dedicato ai contratti di finanziamento in cripto-attività e alle operazioni di garanzia collateralizzata, dinamiche sempre più frequenti nel settore DeFi e del credito digitale.

Le regole contabili di segnalazione fissano parametri ben precisi per distinguere le operazioni di mercato aperto dai trasferimenti di liquidità o garanzia:

  • operazioni di scambio vs Trasferimenti: una transazione va qualificata come "Scambio" solo ed esclusivamente se l'intermediario può accertare a momento dell'operazione che la compravendita avviene dietro corrispettivo in moneta fiduciaria o altre cripto-attività;
  • cripto-attività date in garanzia: il trasferimento di token a titolo di collateral o di prestito temporaneo non configura una vendita. Tali movimenti devono essere trattati come trasferimenti puri;
  • tipologia di segnalazione: nel tracciato informativo, i passaggi di token legati all'erogazione o restituzione del prestito vanno contrassegnati con la causale "Crypto loan". La consegna e lo svincolo delle garanzie si segnalano sotto la voce "Collateral";
  • interessi e remunerazioni: qualsiasi corrispettivo in token versato al mutuante per remunerare la disponibilità del capitale prestato deve essere segnalato separatamente utilizzando la categoria "Other".

Istituzioni finanziarie ed esenzioni CARF: continuità col CRS

Per evitare doppie conformità gravose in capo agli intermediari che già operano sotto la disciplina CRS (Common Reporting Standard), l'amministrazione finanziaria introduce un principio di continuità informativa.

Un prestatore di servizi crypto, qualora rivesta anche la qualifica di istituzione finanziaria tenuta alle comunicazioni CRS, può determinare se un cliente entità sia da considerare Soggetto Escluso ai fini CARF basandosi su informazioni di dominio pubblico o già in suo possesso. Ciò è concesso a patto che tali dati dimostrino in modo inequivocabile che l'entità target è un'istituzione finanziaria operante al di fuori del perimetro delle entità d'investimento speciali.

Tokenizzazione e finanza tradizionale: quando non si parla di cripto-attività

Un altro elemento decisivo chiarito dalle FAQ risiede nel confine concettuale tra tokenizzazione tradizionale e vera cripto-attività. Non tutte le attività finanziarie emesse su supporto digitale rientrano nel perimetro del CARF e del D.Lgs. 194/2025.

L'Agenzia richiama la definizione formulata in sede OCSE: sono cripto-attività solo gli asset la cui gestione e il cui trasferimento avvengono in forma decentralizzata e disintermediata, ossia senza l'intervento necessario degli intermediari finanziari tradizionali.

Di conseguenza, un titolo o un fondo emesso in modalità digitale non è una cripto-attività se:

  • per vincoli normativi o regolamentari può essere custodito o trasferito unicamente attraverso conti di custodia tenuti presso istituzioni di deposito e custodia autorizzate;
  • rappresenta una quota di capitale in un'entità di investimento regolamentata le cui movimentazioni avvengono tramite metodi tradizionali o registri distribuiti totalmente controllati dall'emittente o da un suo agente.

Per questa tipologia di prodotti finanziari "ibridi" resta esclusa la disciplina CARF e si continuano ad applicare le ordinarie regole di rendicontazione fiscale e bancaria previste per le attività finanziarie classiche.

Portafogli di e-money multivaluta e regole di aggregazione

Infine, le precisazioni governano la gestione dei wallet e-money multivaluta, dispositivi sempre più diffusi che consentono agli utenti di detenere al proprio interno saldi divisi in diverse valute fiduciarie ufficiali.

L'Agenzia conferma che i singoli saldi in valuta rispettano la definizione di moneta elettronica denominata in un'unica valuta legale. Tuttavia, per quanto riguarda le comunicazioni legate allo standard CRS:

  • l'intero portafoglio multivaluta intestato al medesimo titolare deve essere trattato come un singolo conto di deposito figurativo;
  • il saldo complessivo finale e gli eventuali interessi maturati devono essere aggregati e convertiti secondo le regole generali previste dal CRS per determinare la giacenza complessiva ed eventuale superamento delle soglie d'esenzione.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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