Il regolamento di esecuzione 27 luglio 2026/1869 della Commissione Europea, pubblicato in GUUE 28 luglio 2026, integra e modifica la disciplina precedente relativa alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi, introducendo procedure digitali uniformi per tutti gli operatori del commercio elettronico, per le piattaforme digitali e per le imprese che movimentano merci tra diversi Paesi dell'Unione.
Le quattro direttrici dello Sportello Unico
La novità centrale risiede nella ristrutturazione complessiva dei regimi speciali di identificazione e dichiarazione dell'imposta, che vengono ora articolati in quattro pilastri fondamentali:
regime non UE: dedicato ai soggetti passivi non stabiliti nel territorio dell'Unione che prestano servizi a consumatori finali europei;
regime UE: riservato alle vendite a distanza intracomunitarie, a talune cessioni nazionali ed a prestazioni di servizi effettuate da operatori comunitari al di fuori dello Stato di stabilimento;
regime d'importazione (IOSS): destinato alla gestione delle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;
regime di trasferimento di beni propri: il nuovo meccanismo speciale progettato per semplificare gli adempimenti fiscali delle imprese che movimentano il proprio inventario tra vari magazzini situati all'interno dell'UE.
Precompilazione e scambio automatico delle informazioni
Per ridurre la probabilità di errori e limitare gli oneri burocratici a carico degli operatori commerciali, gli Stati membri dovranno implementare un sistema di precompilazione dei dati. Le amministrazioni fiscali nazionali utilizzeranno le banche dati già esistenti per inserire automaticamente le informazioni relative ai soggetti passivi che richiedono l'iscrizione ai regimi speciali, lasciando al contribuente la sola responsabilità della verifica sulla correttezza dei dati inseriti.
Parallelamente, viene potenziata la rete di comunicazione comunitaria. I numeri d'identificazione IVA attribuiti ai venditori, alle interfacce elettroniche (come i marketplace che agiscono in qualità di fornitori presunti) e agli intermediari saranno scambiati automaticamente tramite un registro centrale. Tale meccanismo garantirà a tutti i Paesi membri una visione costantemente aggiornata e in tempo reale sulla validità delle posizioni fiscali attive.
Standardizzazione dei messaggi e scadenze di applicazione
La nuova disciplina fissa nel dettaglio la struttura del messaggio elettronico comune che i contribuenti o i loro intermediari dovranno trasmettere per inviare la dichiarazione IVA. I quadri di dichiarazione prevederanno sezioni dedicate anche alle dichiarazioni a saldo zero, da compilare nei periodi d'imposta in cui non sono state effettuate operazioni o rettifiche.
L'applicazione delle nuove disposizioni seguirà un calendario differenziato per consentire il necessario adeguamento dei sistemi informatici nazionali ed aziendali:
Fonte: Reg. di esecuzione 2026/1869 (GUUE 28 luglio 2026, Serie L)
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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