La pubblicazione, in data 6 maggio 2026, delle due bozze di regolamento delegato da parte della Commissione europea segna un punto di discontinuità tutt'altro che trascurabile nell’evoluzione del diritto societario europeo dell’ambiente.
Non si tratta, a ben vedere, di un mero aggiustamento tecnico o di una ordinaria manutenzione degli standard di rendicontazione, in quanto l’iniziativa rappresenta la declinazione positiva di quel principio di semplificazione e proporzionalità che ha trovato il proprio manifesto politico e legislativo nella cd. Direttiva Omnibus I (Dir. UE 470/2026).
Il legislatore comunitario ha avviato una decisa inversione di rotta rispetto all'approccio massimalista che aveva caratterizzato la prima stesura della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
L'obiettivo formale è duplice, ma risponde a un'unica logica di sostenibilità anche economica: comprimere l'area degli obblighi per i soggetti vigilati e tracciare un perimetro standardizzato e protetto per le imprese escluse dalla rendicontazione obbligatoria.
Nuove forme di rendicontazione
Il primo schema di regolamento incide direttamente sull'allegato al Regolamento delegato UE 2772/2023, riducendo di circa il 61% i datapoint originariamente previsti.
Questa drastica potatura, raccomandata dall'EFRAG all’esito delle consultazioni del 2025, non risponde soltanto a un'esigenza di alleggerimento quantitativo, ma ridefinisce l’equilibrio tra i diversi interessi in gioco.
Sotto il profilo dogmatico, meritano di essere evidenziati tre aspetti:
Profili applicativi pratici
La parte più innovativa della riforma risiede, tuttavia, nel tentativo di disciplinare gli effetti indiretti della rendicontazione sulle piccole e medie imprese attraverso il modello VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs).
Nella prassi di questi anni, le grandi imprese soggette a obbligo di bilancio hanno trasferito i propri oneri di due diligence e di disclosure lungo la catena del valore (il cd. trickle-down effect). Ciò è avvenuto mediante la somministrazione unilaterale di questionari ESG privatistici, spesso incoerenti, sproporzionati e privi di base scientifica, che hanno gravato le PMI di costi amministrativi insostenibili.
Per disinnescare questa dinamica, la bozza di regolamento introduce il meccanismo del value chain cap, configurando un limite imperativo alla libertà negoziale e informativa nei contratti commerciali.
Il dispositivo giuridico si articola su tre direttrici:
Considerazioni di sintesi
La proposta di riforma della Commissione europea segna il passaggio da una fase pionieristica e talvolta disorganica della regolamentazione ESG a una fase di consolidamento dogmatico e operativo. Se l’obiettivo di alleggerire il carico amministrativo appare condivisibile, la frammentazione dei regimi e la coesistenza di obblighi differenziati richiederanno uno sforzo interpretativo non indifferente.
Ai giuristi d'impresa e ai consulenti societari è richiesto oggi un ruolo attivo: non più meri esecutori di checklist tecniche, ma interpreti capaci di governare il punto di incontro tra le ragioni della sostenibilità e le regole del mercato.
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