Detraibilità dell’IVA relativa ai “transaction cost”
In primo luogo, con la risoluzione n. 7/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel contesto delle operazioni di MLBO, la società veicolo svolge un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all’esercizio dell’attività economica che verrà esercitata in esito all’acquisizione della società target.
L’attività effettuata e i costi sostenuti dalla società veicolo sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e la diretta gestione dell’attività svolta dalla società target, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l’unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la società target.
La società veicolo, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.
La soggettività passiva riconosciuta in capo alla società veicolo consente, quindi, l’esercizio della detrazione dell’IVA relativa ai “transaction cost” dalla stessa sostenuti, in linea con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con le sentenze nn. 22608 e 22649/2024 ha disatteso la posizione precedentemente espressa dall’Agenzia delle Entrate sul punto.
Divieto di recupero dell’IVA non detratta mediante dichiarazione integrativa
In secondo luogo, con la risposta all’interpello n. 58/2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di recuperare l’IVA non detratta dalla società veicolo con l’istituto della dichiarazione integrativa, disciplinato ai fini IVA dall’art. 8 c. 6-bis DPR 322/98, in quanto il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai “transaction cost” non è riconducibile ad errori od omissioni, ma ad una scelta consapevole.
Come già precisato dalla circolare n. 1/E/2018 (§ 4), l’istituto in esame consente al cessionario/committente di recuperare l’imposta non detratta presentando la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile.
Tale circostanza non ricorre quando, come nella fattispecie in esame, le fatture passive relative ai “transaction cost” sono state tempestivamente annotate nel registro degli acquisti senza esercizio della detrazione in prudenziale ossequio ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate anteriormente alla risoluzione n. 7/2026.
Diritto di recupero dell’IVA non detratta mediante istanza di rimborso
In terzo luogo, la citata risposta all’interpello n. 58/2026 ha ammesso la possibilità di recuperare l’IVA non detratta mediante la procedura di rimborso di cui all’art. 30-ter c. 1 DPR 633/72, secondo cui la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il rimborso può essere chiesto a decorrere dal 9 agosto 2024, vale a dire dalla data di deposito delle citate sentenze nn. 22608 e 22649/2024, con le quali la Suprema Corte ha affermato che la detrazione presuppone che la società risultante dalla fusione con la società target sia qualificabile come soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto di detrazione.
Alla luce, quindi, del termine di decadenza previsto dal richiamato art. 30-ter c. 1 DPR 633/72, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro il 9 agosto 2026 e può avere per oggetto sia l’imposta non detratta addebitata in via di rivalsa dai prestatori nazionali, sia l’imposta assolta con il meccanismo del reverse charge cd. “esterno”, ex art. 17 c. 2 DPR 633/72, nel caso in cui le prestazioni di servizi siano state rese da soggetti non stabiliti in Italia.
Durante la fase istruttoria che segue la richiesta di rimborso, il soggetto istante è tenuto a dimostrare di avere tempestivamente registrato le fatture relative ai “transaction cost” e di non avere detratto la relativa IVA, restando inteso che quest’ultima, se è stata imputata a costo, sarà recuperata a tassazione.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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