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  • Tempo di lettura 9 min.

I commenti al Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 si sono molto concentrati sul rinvio delle scadenze. Sembrerebbe però la parte meno interessante: l’art. 1 contiene quarantatré interventi, e molti toccano il contenuto degli obblighi, non solo il momento in cui diventano esigibili.

Il nuovo calendario

L’art. 113, terzo comma, del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è riscritto da capo.

Le date che contano sono ora queste:

  • 2 dicembre 2026: si applicano le nuove pratiche vietate dell’art. 5 e, entro la stessa data, i fornitori di sistemi generativi già sul mercato devono conformarsi all’obbligo di marcatura dei contenuti sintetici;
  • 2 dicembre 2027: si applica il Capo III, sezioni 1, 2 e 3, ai sistemi ad alto rischio dell’Allegato III (il termine originario era il 2 agosto 2026);
  • 2 agosto 2028: la stessa disciplina si applica ai sistemi dell’Allegato I (originariamente 2 agosto 2027);
  • 2 agosto 2030: resta fermo il termine per i sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche.

Il differimento riguarda gli obblighi sostanziali e non la potestà sanzionatoria. Il Capo XII continua ad applicarsi dal 2 agosto 2025, come esaminato nell’articolo dedicato alle sanzioni.

Dati particolari e correzione delle distorsioni

L’intervento con l’effetto più immediato è il nuovo art. 4 bis, che dà finalmente una base al trattamento di categorie particolari di dati personali quando serve a rilevare e correggere le distorsioni di un sistema.

Per i sistemi ad alto rischio la facoltà è eccezionale e sottoposta a sei condizioni, che devono ricorrere tutte insieme:

  • il risultato non è ottenibile con altri dati, compresi quelli sintetici o anonimizzati;
  • sono previste limitazioni tecniche al riutilizzo e misure avanzate di sicurezza, fra cui la pseudonimizzazione;
  • gli accessi sono soggetti a controlli rigorosi;
  • i dati non possono essere trasmessi a terzi;
  • i dati vengono cancellati una volta corretta la distorsione o raggiunto il termine di conservazione;
  • la stretta necessità del trattamento è motivata nel registro dei trattamenti.

Il secondo paragrafo estende la stessa facoltà, alle medesime condizioni, agli altri sistemi e modelli e ai deployer di sistemi ad alto rischio, quando il trattamento è strettamente necessario a correggere distorsioni che incidono su salute, sicurezza, diritti fondamentali o parità di trattamento.

Si tratta di una base giuridica che si affianca al GDPR e non lo sostituisce; le tutele del regolamento del 2016 restano ovviamente pienamente operative. Il par. 5 dell’art. 10, che disciplinava la materia, è soppresso e confluisce qui.

L’alfabetizzazione riscritta

L’art. 4 sull’alfabetizzazione in materia di IA è sostituito. L’obbligo di adottare misure per lo sviluppo delle competenze non riguarda più soltanto il personale, ma chiunque si occupi del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi per conto del fornitore o del deployer, e va modulato su tre elementi: le conoscenze tecniche, l’esperienza e la formazione delle persone coinvolte, il contesto d’uso, i soggetti nei cui confronti il sistema è utilizzato.

Il regolamento precisa poi che la norma non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione, e affida alla Commissione la pubblicazione di esempi pratici. Una precisazione utile, visto che sul punto la prassi si era già divisa.

Due nuovi divieti e i loro limiti

Le pratiche vietate dell’art. 5 diventano due in più:

  • la generazione o manipolazione, senza consenso libero, specifico, informato e inequivocabile, di immagini, video e audio realistici delle parti intime di una persona riconoscibile o della stessa in atti sessualmente espliciti;
  • la produzione di materiale pedopornografico ai sensi della direttiva 2011/93/UE.

Il divieto, però, nasce già circoscritto.

Per il fornitore opera in due soli casi: quando la generazione o manipolazione è la finalità prevista del sistema, oppure quando è un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile senza modifiche tecniche significative, e il sistema è privo di misure di sicurezza adeguate a prevenirlo e a correggere gli usi impropri osservati o segnalati. Per il deployer, invece, il divieto scatta solo se usa il sistema proprio al fine di generare quel materiale. È escluso dalla nozione di manipolazione, per la sola prima ipotesi, l’intervento che non aumenta l’esposizione delle parti intime né altera la natura degli atti ritratti.

Conviene tenere distinti i due piani: in questo testo si colpiscono l’immissione sul mercato e l’uso del sistema, mentre il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA, introdotto dalla legge 132/2025 nell’art. 612-quater c.p., colpisce la diffusione lesiva del contenuto a valle.

Componente di sicurezza

La qualificazione come componente di sicurezza è una delle due porte d’accesso all’alto rischio, quella relativa in particolare all’Allegato I.

La nuova definizione dell’art. 3, n. 14, collega tale qualificazione alla funzione di prevenire o attenuare rischi per la salute e la sicurezza di persone o beni, e l’art. 6 ne trae due conseguenze.

1) non sono componenti di sicurezza i sistemi impiegati esclusivamente per assistenza agli utenti, ottimizzazione, efficienza dei servizi, automazione, praticità o controllo della qualità, salvo che il loro guasto metta a rischio salute e sicurezza.

2) un prodotto soggetto a valutazione di terzi per rischi diversi da questi non diventa ad alto rischio per ciò solo.

Oneri documentali, imprese minori e la nuova tassonomia

L’art. 3 introduce la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione (per rinvio alla raccomandazione UE 2025/1099), che il regolamento affianca alle PMI in tutti i regimi di favore.

Le semplificazioni sono quattro:

  • la documentazione tecnica può essere fornita in forma semplificata da PMI, start-up e piccole imprese a media capitalizzazione, con un modulo che la Commissione predispone e che gli organismi notificati devono accettare;
  • il sistema di gestione della qualità va attuato in modo proporzionato alle dimensioni dell’organizzazione;
  • la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali può rinviare a quella sulla protezione dei dati o incorporarne parti;
  • gli organismi notificati già designati secondo la normativa dell’Allegato I, sezione A, accedono a una domanda unica di designazione.

Sul versante opposto si colloca il nuovo Allegato XIV, che delimita l’ambito della designazione degli organismi notificati con una tassonomia di codici per prodotti, biometria e tecnologie di IA. Fra le tecnologie emergenti compare, per la prima volta nel testo dell’AI Act, l’IA agentica.

Sandbox normative

Gli spazi di sperimentazione normativa cambiano assetto, e sono uno dei pochi punti dove l’AI Act guarda davvero all’innovazione. Alla sandbox nazionale, operativa entro il 2 agosto 2027, se ne aggiungono altre due: una del Garante europeo della protezione dei dati per le istituzioni dell’Unione, una dell’ufficio per l’IA a livello unionale, con accesso prioritario per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione.

Il nuovo art. 60 bis consente inoltre agli Stati membri di autorizzare prove in condizioni reali fuori dagli spazi di sperimentazione per i prodotti dell’Allegato I, sezione B, sulla base di quadri nazionali notificati alla Commissione.

La vigilanza si sposta (in parte)

L’art. 75, riscritto, attribuisce all’ufficio per l’IA competenza esclusiva su due categorie di sistemi: quelli basati su modelli per finalità generali sviluppati dallo stesso fornitore o da imprese del medesimo gruppo, e quelli integrati in piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065.

Restano fuori quattro ambiti:

  • i prodotti dell’Allegato I;
  • i sistemi del punto 2 dell’Allegato III;
  • i sistemi delle autorità di contrasto, della gestione delle frontiere e degli istituti finanziari, nei limiti già previsti dal regolamento;
  • l’amministrazione della giustizia.

La competenza riguarda i fornitori e si estende ai deployer soltanto quando le due figure coincidono. Gli incidenti gravi, in deroga all’art. 73, vanno segnalati all’ufficio per l’IA, che dispone anche dei poteri sanzionatori diretti già esaminati a proposito dell’art. 75 quater, con penalità di mora e prescrizione quinquennale. L’art. 77, dal canto suo, rafforza il potere delle autorità dei diritti fondamentali di accedere alla documentazione della vigilanza del mercato.

In sintesi

Il regolamento interviene su tre piani:

-  il perimetro degli obblighi

- gli oneri documentali delle imprese minori

- l’architettura della vigilanza.

Gli obblighi del Capo III maturano nel 2027 e nel 2028, mentre il baricentro dell’enforcement si sposta verso l’ufficio per l’IA per una fascia che comprende buona parte dei prodotti di IA generativa.

La sola disposizione che produce effetti da subito, dal 27 luglio 2026, è l’art. 4 bis: consente a fornitori edeployer di trattare categorie particolari di dati personali (origine etnica, convinzioni religiose, dati sanitari e le altre dell’art. 9 GDPR) quando servono a rilevare e correggere le distorsioni di un sistema di IA, a condizione che il risultato non sia raggiungibile altrimenti e che il trattamento resti confinato da sicurezza rafforzata, controlli sugli accessi, divieto di trasmissione a terzi e cancellazione una volta corretta la distorsione.

È la risposta a un problema pratico noto: senza dati sull’attributo protetto, la distorsione su quell’attributo non si misura. Chi sviluppa o utilizza sistemi ad alto rischio può quindi iniziare a impostare i test di bias su una base giuridica esplicita, documentando nel registro dei trattamenti perché quei dati sono strettamente necessari.

Fonte: Regolamento (UE) 2026/1744, 8 luglio 2026 (Gazzetta Ufficiale UE 24 luglio 2026)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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