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L’INPS, con Circ. 24 luglio 2026 n. 79, ha chiarito il funzionamento del regime di cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi spettanti ai magistrati onorari. Il documento si inserisce nel contesto della riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017) e delle recenti evoluzioni normative volte a riconoscere lo status di lavoratori ai magistrati del contingente a esaurimento.

Magistrati onorari confermati

Con riferimento ai magistrati onorari confermati, la legge di riforma (art. 29 D.Lgs. 116/2017) introduce una distinzione tra:

  • magistrati onorari confermati che esercitano l’opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'Assicurazione generale obbligatoria. Per tale categoria di lavoratori è previsto un compenso che costituisce base imponibile previdenziale (art. 31-bis D.Lgs. 116/2017). Nei confronti del compenso percepito dai magistrati onorari confermati esclusivisti si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro. Restano salve le ipotesi di incumulabilità previste dalla legge;
  • magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. Tali magistrati onorari sono iscritti alla Gestione separata (art. 2 c. 26 L. 335/95), o alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’art. 31-ter D.Lgs. n. 116/2017 prevede un compenso che costituisce base imponibile previdenziale. Nei confronti del compenso percepito dai magistrati onorari confermati non esclusivisti si applica il regime generale di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata ordinaria con i redditi da lavoro. Sono fatte salve le ipotesi di incumulabilità previste dalla legge.

Magistrati onorari non confermati

Per i magistrati onorari non confermati (art. 29 c. 2 D.Lgs. 116/2017) si prevede la corresponsione di un’indennità che, ai fini del cumulo in argomento, non riveste natura di reddito da lavoro. Pertanto, tale indennità non assume rilevanza ai fini della disciplina dell’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.

Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro

Il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di:

  1. pensioni o assegni di invalidità a carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive o sostitutive della medesima; pensione di privilegio, pensione a seguito di dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione pubblica;
  2. pensione anticipata lavoratori precoci;
  3. pensione quota 100;
  4. pensione anticipata con 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità;
  5. pensione anticipata flessibile.

Regime transitorio

L’art. 31 D.Lgs. 116/2017 stabilisce che ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all’art. 29 D.Lgs. 116/2017, i criteri di liquidazione delle indennità di cui all’art. 11 L. 374/1991, per i giudici di pace, e all'art. 4 D.Lgs. 273/89, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari.

Dichiarazione del magistrato onorario

I magistrati onorari che siano titolari di pensione devono comunicare tempestivamente alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti:

  • la loro conferma o meno;
  • in caso di conferma, se hanno optato o meno per il regime di esclusività delle funzioni onorarie;
  • la data di inizio e quella di cessazione dell’incarico.

Le Strutture territoriali dell’Istituto, sulla base delle informazioni rese dall’interessato e della documentazione disponibile, verificano la categoria di appartenenza del magistrato onorario e applicano il corrispondente regime di cumulabilità o di incumulabilità, con particolare attenzione alla natura del compenso percepito e alla tipologia di trattamento pensionistico in godimento.

Fonte: Circ. INPS 24 luglio 2026 n. 79

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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