L’INPS, con Circ. 24 luglio 2026 n. 79, ha chiarito il funzionamento del regime di cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi spettanti ai magistrati onorari. Il documento si inserisce nel contesto della riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017) e delle recenti evoluzioni normative volte a riconoscere lo status di lavoratori ai magistrati del contingente a esaurimento.
Magistrati onorari confermati
Con riferimento ai magistrati onorari confermati, la legge di riforma (art. 29 D.Lgs. 116/2017) introduce una distinzione tra:
Magistrati onorari non confermati
Per i magistrati onorari non confermati (art. 29 c. 2 D.Lgs. 116/2017) si prevede la corresponsione di un’indennità che, ai fini del cumulo in argomento, non riveste natura di reddito da lavoro. Pertanto, tale indennità non assume rilevanza ai fini della disciplina dell’incumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro.
Incumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro
Il divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro opera sulla base di specifiche disposizioni nei confronti dei titolari di:
Regime transitorio
L’art. 31 D.Lgs. 116/2017 stabilisce che ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai viceprocuratori onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all’art. 29 D.Lgs. 116/2017, i criteri di liquidazione delle indennità di cui all’art. 11 L. 374/1991, per i giudici di pace, e all'art. 4 D.Lgs. 273/89, per i giudici onorari di tribunale e per i viceprocuratori onorari.
Dichiarazione del magistrato onorario
I magistrati onorari che siano titolari di pensione devono comunicare tempestivamente alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti:
Le Strutture territoriali dell’Istituto, sulla base delle informazioni rese dall’interessato e della documentazione disponibile, verificano la categoria di appartenenza del magistrato onorario e applicano il corrispondente regime di cumulabilità o di incumulabilità, con particolare attenzione alla natura del compenso percepito e alla tipologia di trattamento pensionistico in godimento.
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