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Via libera, almeno per il momento, alla partecipazione dei soci non professionisti (cd. soci di capitale) alle società tra avvocati (STA). è quanto in sostanza confermato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 21 luglio 2026 n. 138, con cui è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF).

I dubbi di costituzionalità sollevati dal CNF

Il CNF ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 4-bisL. 247/2012 ritenendo che l’ammissione del socio di puro capitale – sulla base della logica del profitto – in società esercenti la professione forense contrasti:

  • con gli artt. 24 e 111 Cost., perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati – la quale è essenziale per l’esercizio del diritto di difesa e per il giusto processo;
  • con l’art. 41 Cost., determinando la distorsione della concorrenza tra professionisti, perché attenuerebbe i doveri deontologici per quelli operanti nelle STA.

La soluzione della Consulta

La pronuncia ha giudicato insufficiente la motivazione del rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure, perché il CNF non ha preso in alcuna considerazione – ritenendole in ogni caso irrilevanti – le norme dettate dai commi da 3 a 6 dell’art. 4-bis L. 247/2012, che prevedono una serie di cautele (relative all’assetto societario e all’esercizio della professione da parte delle STA) volte a prevenire i rischi connessi all’ingresso del socio non professionista nella STA e, anzitutto, i condizionamenti dell’indipendenza del professionista e i conflitti di interesse.

Diversamente, secondo la Consulta, una volta che il legislatore – secondo una scelta che ricade nella sua discrezionalità – abbia consentito l’ingresso di soci finanziatori/imprenditori nelle società esercenti le attività professionali regolamentate, in considerazione dei benefici che dal loro apporto derivano ai servizi resi, ciò che è imprescindibile è proprio una congrua normativa che limiti e regoli tale partecipazione per controbilanciare i rischi che da tale ingresso possono derivare nello svolgimento della professione.

Pertanto, la Consulta evidenzia che la necessità di apposite garanzie legislative si impone, a maggior ragione, per la professione forense per il rilievo costituzionale dell’attività dell’avvocato, la quale è necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa nonché elemento essenziale per lo svolgimento della funzione giurisdizionale.

Dunque, secondo la Consulta, l’ordinanza di rimessione avrebbe dovuto esaminare le condizioni attualmente previste dall'art. 4-bisL. 247/2012 e spiegare perché esse siano effettivamente, e in che misura, non adeguate a risolvere le problematiche che la presenza del socio non professionista porta con sé e, dunque, inidonee a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale, infine, richiama il disegno di legge delega (A.S. 1917) per la riforma dell’ordinamento forense, approvato dalla Camera e, alla data della sentenza, all’esame del Senato, diretto a rafforzare le garanzie già previste, osservando che il nucleo delle garanzie non potrà essere inferiore a quelle previste per le società tra professionisti, dato il suddetto rilievo costituzionale dell’attività difensiva.

Fonte: Corte Cost. 21 luglio 2026 n. 138

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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