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La Corte Costituzionale, con le Sentenze 21 luglio 2026 n. 135 e 137, si è espressa in favore della legittimità costituzionale sia del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche contro il "caro bollette" che del contributo unificato richiesto per l'accesso alla giurisdizione civile.

In particolare:

  • con la sentenza n. 135, è stata nuovamente ribadita la legittimità della cd. "tassa sugli extraprofitti" delle imprese energetiche introdotto dall'art. 37 DL 21/2022 (convertito in L. 51/2022), per la prima volta prendendo in considerazione anche la possibile violazione degli art. 3e 53 Cost. in riferimento alla mancata previsione da parte del legislatore di un'esclusione dall'imposizione delle operazioni attive delle stabili organizzazioni attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana;
  • con la sentenza n. 137, è stata confermata la non contrarietà ai principi costituzionali (nello specifico art. 3, 24e 111 Cost.) della norma di cui all'art. 14 c. 3.1 del Testo unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002, come modificato dalla legge di bilancio 2025), che preclude l'iscrizione a ruolo della causa civile in mancanza del versamento dell'importo minimo del contributo unificato.

Extraprofitti: contributo straordinario legittimo anche nel caso delle stabili organizzazioni estere

La Sentenza 21 luglio 2026 n. 135 ha avuto origine dal ricorso di una società operante nel mercato energetico globale, che contestava l'effetto confiscatorio del tributo e l'irragionevolezza dei criteri di calcolo della base imponibile. In particolare, il giudice rimettente (la CGT Roma) aveva evidenziato come il prelievo avesse eroso l’intero patrimonio netto sociale e l’utile di esercizio dell'impresa contribuente.

La Consulta, tuttavia, ha confermato l'orientamento espresso nella precedente Corte Cost. 180/2025 (pubblicata successivamente alla proposizione del giudizio di costituzionalità in commento) dichiarando manifestamente infondate le questioni relative al carattere confiscatorio, alla violazione del diritto di proprietà (art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 CEDU) e alla retroattività del tributo.

Il profilo di novità della sentenza risiede nello scrutinio del meccanismo di "attrazione" IVA delle operazioni attive realizzate dalle stabili organizzazioni estere. Secondo la disciplina unionale (art. 54 Reg. UE 282/2011), infatti, se la casa madre ha sede nel territorio dello Stato in cui l'IVA è dovuta, essa deve fatturare e inserire nelle proprie liquidazioni periodiche (LIPE) le operazioni territorialmente rilevanti effettuate dalle proprie branche estere.

Il giudice a quo rilevava in questa dinamica un'asimmetria distorsiva: mentre le fatture attive delle stabili organizzazioni concorrevano a incrementare la base imponibile del contributo straordinario, le relative fatture passive (acquisti) rimanevano imputate alle contabilità estere, non potendo essere scomputate dal saldo differenziale italiano. Ciò, secondo la tesi difensiva, impediva di isolare il reale "extraprofitto" speculativo.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le motivazioni si fondano su tre pilastri:

  1. Soggettività giuridica unitaria: l'attività della stabile organizzazione non gode di assoluta autonomia rispetto alla sede centrale; la casa madre può operare compensazioni contrattuali interne non rilevanti ai fini IVA.
  2. Rischio di disparità di trattamento: escludere tali operazioni comporterebbe la completa sterilizzazione del presupposto impositivo per le società internazionalizzate, discriminando irragionevolmente gli operatori economici attivi solo sul territorio nazionale.
  3. Straordinarietà del contributo: sebbene in "tempo ordinario" tali elementi strutturali potrebbero non superare il test di proporzionalità, la straordinarietà della crisi energetica e la temporaneità della misura giustificano il ricorso a criteri semplificati derivati dall'IVA. L'asimmetria tra operazioni attive e passive è considerata un mero "inconveniente di fatto" che non travalica la soglia della manifesta irragionevolezza.

Omesso contributo unificato: blocco dell'iscrizione a ruolo

Con la Sentenza 21luglio 2026 n. 137, la Corte ha esaminato la legittimità dell'art. 1 c. 812 L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che ha inserito nel Testo unico in materia di spese di giustizia la norma che preclude l'iscrizione a ruolo della causa civile in mancanza del versamento di una quota minima del contributo unificato (pari a 43 euro o all'importo ridotto previsto per legge). Il giudice rimettente aveva ravvisato in tale disposizione un ostacolo irragionevole all'accesso alla tutela giurisdizionale, nonché una sorta di illegittimo "potere di veto" attribuito al cancelliere.

In relazione alla censura relativa all'onere fiscale in sé, la Corte ha rigettato la questione in quanto non fondata. La decisione fa riferimento ai dati sull'evasione fiscale: prima della riforma operata dalla legge di bilancio 2025, il tasso di evasione sugli scaglioni minimi era elevatissimo, rendendo le procedure di recupero coattivo antieconomiche per lo Stato. In tale contesto, l'adempimento del dovere tributario di solidarietà è stato ritenuto prevalente, specialmente data l'esiguità della somma richiesta e l'esistenza del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

I giudici della Consulta hanno invece dichiarato inammissibile la questione relativa al ruolo del cancelliere. Sebbene il potere dell'organo amministrativo di impedire l'accesso al giudice si ponga in contrasto con la Costituzione, la Corte ha ritenuto che il rimedio appartenga alla discrezionalità del legislatore. Spetta infatti a quest'ultimo individuare il "quomodo" della soluzione: sul punto, i giudici presentano quali opzioni possibili una dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice in prima udienza, per la concessione di un termine per l'adempimento o per forme di reclamo immediato contro il diniego del cancelliere.

Fonti: Corte Cost. 21 luglio 2026 n. 135

Corte Cost. 21 luglio 2026 n. 137

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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