La disciplina che per i cittadini di Paesi terzi condiziona il riconoscimento dell’assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo non è in contrasto con la garanzia di parità di trattamento nella sicurezza sociale sancita dal diritto dell’Unione.
È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 21 luglio 2026 n. 141, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 L. 388/2000, sollevate dalla Corte di Cassazione in riferimento agli artt. 3, 11 e 117 c. 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 34 par. 1 e 2 CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) – che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale – e all’art. 12 par. 1 lett. e Dir. UE 98/2011, sulla parità di trattamento tra cittadini extra UE e cittadini degli Stati membri nell’accesso alle predette prestazioni.
La decisione recepisce i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Luevi, secondo cui l'assegno sociale costituisce una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo e, pertanto, non è soggetto al principio di parità di trattamento
Le motivazioni della Corte Costituzionale
La Corte afferma subito che il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale non opera in relazione all’assegno sociale.
Per poter beneficiare della garanzia della parità di trattamento, infatti, la provvidenza deve rientrare in uno dei settori della sicurezza sociale elencati all’art. 3 par. 1 Reg. CE 883/2004.
Deve, inoltre, trattarsi di una prestazione il cui riconoscimento prescinda da ogni valutazione discrezionale delle esigenze individuali del beneficiario.
Il principio di parità di trattamento non opera, invece, per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (come l’assegno sociale). Esso, assicurando mezzi di sussistenza a soggetti che non possono garantire il proprio sostentamento, ricade nella nozione di assistenza sociale desumibile dall’art. 70 par. 1 Reg. CE 883/2004., e non è finanziato mediante la contribuzione dell’interessato, ma attraverso la tassazione.
Tanto premesso, la Corte costituzionale non solo ha escluso la incompatibilità della norma con i parametri europei, ma ha ritenuto insussistente anche la violazione dell’art. 3 Cost..
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Marcello Ascenzi
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