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Come previsto dal Decreto direttoriale MIMIT 20 luglio 2026, dalle ore 12:00 del 21 luglio è disponibile la funzionalità sulla piattaforma del GSE per l’invio delle comunicazioni di conferma degli investimenti ai fini dell’iperammortamento previsto dal Nuovo Piano Transizione 5.0 introdotto dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025).

Si apre così la seconda fase della procedura: dopo la comunicazione preventiva, necessaria a riportare gli investimenti attesi entro il 30 settembre 2028, l’impresa è chiamata ora a confermare l’effettivo avvio del progetto e l’assunzione dell’impegno finanziario, inserendo i dati che documentino l’avanzamento dei pagamenti.

Si ricorda che la comunicazione di conferma deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva. Da prestare massima attenzione alla scadenza, soprattutto da parte delle imprese che hanno presentato più comunicazioni preventive: ciascuna pratica segue infatti un iter autonomo e richiede, ciascuna, l’invio della relativa comunicazione di conferma, non essendo previsto un adempimento cumulativo.

Una conferma per ciascuna preventiva

Come specificato nella guida operativa pubblicata sul sito del GSE, per procedere alla compilazione e all’invio della comunicazione di conferma, una volta fatto accesso alla piattaforma, è necessario:

  1. accedere alla sezione “Comunicazioni” nella barra menù in alto alla schermata;
  2. selezionare “Visualizza comunicazioni”.

Da qui l’utente può consultare l’elenco delle comunicazioni preventive già trasmesse e, solo per quelle che risultano nello stato “Idonea ammessa – Attesa di conferma”, è disponibile la funzione “Comunicazione di conferma”, che consente appunto di procedere alla relativa istanza di conferma.

La procedura è quindi costruita sulla corrispondenza tra le due fasi: per ogni preventiva a cui l’impresa intende dar seguito ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale, occorrerà predisporre la relativa comunicazione di conferma.

Il sistema precompila in automatico alcuni dati contenuti nella comunicazione preventiva originaria, ed è consentito apportare modifiche, pur sempre nel rispetto del limite massimo di costo comunicato inizialmente (che eventualmente può diminuire ma non aumentare).

È possibile, inoltre, procedere alla rinuncia alla comunicazione di conferma. Qui c’è da prestare la massima attenzione in sede di compilazione, posto che, come specificato chiaramente nella guida operativa, una volta cliccato sul pulsante “Rinuncia Comunicazione”, non sarà più possibile tornare indietro (la scelta è quindi irrevocabile), anche qualora vi sia una comunicazione di conferma in stato “bozza”.

Il perimetro resta quello della preventiva

Pur potendo apportare modifiche, come detto, la comunicazione di conferma non costituisce uno strumento per ridisegnare il progetto: la piattaforma, infatti, in fase di compilazione, non consente di aggiungere nuove sezioni relative ai beni degli Allegati IV e V o agli impianti FER. Coerentemente, come già anticipato, non possono essere confermati beni diversi né importi superiori a quelli indicati in origine.

Nell’ambito della medesima comunicazione preventiva, per ciascun bene indicato, va indicato lo “Stato del bene”, ossia se si tratta di un investimento “confermato” oppure “decaduto”. Solo, evidentemente, in caso di bene “confermato”, sarà possibile aggiornare i relativi dati, rinunciando invece all’agevolazione per le componenti “decadute”.

Acconti, fatture e leasing

Dal punto di vista compilativo, la principale differenza rispetto alla comunicazione preventiva riguarda le evidenze economiche richieste ai fini della conferma dell’investimento.

A tal riguardo, le informazioni richieste cambiano a seconda che il bene venga acquistato o meno tramite procedura di leasing.

  • In mancanza di leasing (come nel caso di compravendita o appalto), devono essere indicati i dati relativi ai pagamenti in acconto utili al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, compresi la data dell’ultima quota utile, il suo importo e l’ammontare complessivo degli acconti. Nell’apposita sezione “Fatture”, a cui si accederà lungo il processo compilativo online, i documenti di spesa devono essere associati ai beni confermati; per ciascun bene, l’importo complessivo delle fatture collegate deve essere almeno pari all’importo totale degli acconti dichiarati.
  • In caso di leasing, è richiesta invece l’indicazione degli estremi del relativo contratto (debitamente firmato), posto che per la conferma dell’investimento, come definito nel DI 7 maggio 2026, sono necessarie infatti la presenza di quest’ultimo e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. L’importo complessivo dei contratti associati agli investimenti deve corrispondere al 100% del costo di acquisizione.

La compilazione richiede particolare attenzione quando una stessa fattura comprende più investimenti o anche componenti non agevolabili, poiché gli importi devono essere correttamente ripartiti tra le singole voci di spesa. Prima dell’invio, è opportuno verificare la coerenza complessiva tra costi confermati, acconti dichiarati, fatture associate e, ove presenti, contratti di leasing, al fine di evitare disallineamenti che potrebbero incidere sul buon esito della pratica in sede di istruttoria.

Autoproduzione e autoconsumo

Specifiche verifiche riguardano gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, nonché gli eventuali sistemi di accumulo. Anche in questo caso, lo step compilativo relativo alle spese previste per impianti FER è accessibile soltanto se l’investimento in tale tipologia di beni viene (ri)confermato nella sezione delle “Dichiarazioni” della comunicazione di conferma. Anche in questo caso non è possibile introdurre nella conferma una tipologia di investimento non indicata nella comunicazione preventiva.

Per gli impianti fotovoltaici, la piattaforma GSE richiede di indicare l’eventuale appartenenza dei moduli alle categorie agevolate b) o c) del Registro ENEA e di valorizzare esclusivamente il relativo campo di costo. Sulla base dei dati inseriti e della potenza dell’impianto, il sistema determina automaticamente il costo di acquisizione rilevante ai fini dell’agevolazione, garantendo che non vengano superati i massimali di costo unitario definiti dall'Allegato 1 al Decreto attuativo.

Per gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, invece, il costo di acquisizione deve essere indicato manualmente.

Fonte: Decreto direttoriale MIMIT 20 luglio 2026

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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