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Nel periodo estivo, gli appuntamenti con il Fisco sono sospesi; tuttavia, relativamente ad adempimenti fiscali e versamenti, il differimento delle scadenze termina il 20 agosto 2026.

5 agosto

I contribuenti ammessi alla “Rottamazione-quater” di cui alla L. 197/2022, nonché coloro che risultavano decaduti al 31 dicembre 2024 per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da pagare e riammessi alla stessa definizione agevolata, dovevano effettuare il versamento, rispettivamente, della 13° rata e 5° rata entro il 31 luglio 2026.

Tuttavia, considerando i 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 agosto 2026.

Tale data, riguarda anche coloro che sono stati ammessi alla nuova Rottamazione-quinquies ed hanno deciso di effettuare il pagamento dell’ammontare dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.

A tal fine, è opportuno ricordare che, la Rottamazione-quinquies, introdotta dalla L. 199/2025, ammette la tolleranza di cinque giorni rispetto alla scadenza della rata solo nei seguenti casi:

  • per il pagamento dell’unica rata scelta dal debitore;
  • nel caso di pagamento in soluzione rateale, solo per il versamento dell’ultima rata del piano.

Ne consegue che, i contribuenti che aderiscono alla Rottamazione-quinquies e scelgono di pagare le somme dovute in un’unica, potranno applicare i cinque giorni di tolleranza, effettuando il versamento della prima e unica rata entro il 5 agosto 2026.

20 agosto

Tutti gli adempimenti fiscali ed i versamenti d’imposte e tributi che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto 2026, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione, applicando la proroga di cui all’art. 37 c. 11-bis DL 223/2006.

Ne consegue che, giovedì 20 agosto 2026, sono in scadenza tutti i versamenti i cui termini ordinari di pagamento ricadono il 16 di ciascun mese, ossia quelli relativi:

  • all’IVA riferita alle operazioni del mese di luglio 2026, per i soggetti mensili, il cui pagamento dovrà essere eseguito con modello F24 utilizzando il codice tributo “6007”, nonché dell’IVA del secondo trimestre 2026 per i soggetti trimestrali, da versare con codice tributo “6032”;
  • alla sesta rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale relativa al 2025, ai fini del quale il modello F24 dev’essere compilato con il codice tributo 6099 per il versamento dell’imposta e con il codice tributo 1668 per il pagamento degli interessi;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti, nonché la seconda rata 2026 dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti;
  • alle ritenute operate nel mese di luglio 2026 e, qualora i sostituti d’imposta si avvalgano del 770 semplificato (art. 16 D.Lgs. 1/2024), dovranno comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con Provv. AE 25978/2025;
  • all’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin Tax”), se il trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti partecipativi, ovvero la conclusione dell’operazione su derivato ed altri valori mobiliari è avvenuta a luglio 2026.

Ulteriori versamenti in scadenza il 20 agosto riguardano i contribuenti ISA, compresi coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime forfetario, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, i quali, in applicazione della proroga disposta dall’art. 6 DL 89/2026 convertito in L. 113/2026, possono effettuare il versamento con maggiorazione delle imposte scaturenti dal modello Redditi 2026 relativi al saldo 2025 al primo acconto 2026 entro il 20 agosto 2026.

Per i suindicati contribuenti, il citato art. 6 ha differito dal 30 giugno al 20 luglio 2026, il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e di IVA. I medesimi versamenti potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo, ossia entro il 19 agosto 2026, applicando la maggiorazione dello 0,80% a titolo d’interesse corrispettivo (e non 0,40% così come ordinariamente previsto art. 17 c. 2 DPR 435/2001). Tuttavia, poiché tale ultima data ricade nel periodo di sospensione feriale di cui all’art. 37 c. 11-bis DL 223/2006, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il 20 agosto 2026, senza essere considerati tardivi.

I contribuenti ISA che, diversamente, hanno scelto di rateizzare le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi versando la prima rata il 20 luglio 2026, entro il 20 agosto dovranno eseguire il pagamento della seconda rata.

La stessa scadenza riguarda anche i soggetti “non ISA” che hanno optato per la ratizzazione del saldo 2025 e del primo acconto 2026; entro tale data, infatti, dovranno eseguire il versamento della terza rata se hanno pagato la prima rata il 30 giugno 2026, ovvero della seconda rata qualora abbiano eseguito il pagamento della prima rata il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Rientra, inoltre, nell’ambito dei versamenti eseguibili entro il 20 agosto, con maggiorazione dello 0,80%, l’imposta sostitutiva per l’affrancamento straordinario delle riserve di cui all’art. 1 c. 44-45 L.199/2025.

Tipologia di contribuenti

Versamento 1° rata saldo 2025 e 1° acconto 2026

Scadenza 20 agosto 2026

Soggetti “ISA”

20 luglio 2026

2° rata

 

20 agosto 2026

1° o unica rata con maggiorazione dello 0,80%

Soggetti “non ISA”

30 giugno 2026

3° rata

30 luglio 2026

2° rata con maggiorazione dello 0,40%

25 agosto

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie obbligati a trasmettere gli elenchi riepilogati Intrastat con periodicità mensile, devono provvedere all’invio dei dati riferiti alle cessioni ed agli acquisti di luglio 2026

31 agosto 2025

Il termine del 31 agosto è la data ultima per il versamento della 12° rata della Rottamazione-quater per i soggetti indicati dal "Decreto Alluvione" (DL 61/2023) e per i quali era stata prevista la proroga di tre mesi in relazione ai termini ed alle scadenze della definizione agevolata. Anche in tal caso, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 7 settembre 2026.

Non più tardi dell’ultimo giorno del mese di agosto, i distributori stradali di carburante dovranno effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, relativi alle cessioni di gasolio e benzina verso consumatori finali eseguite nel mese di luglio.

Da ultimo, gli esercenti che hanno attivato nuovi POS a giugno 2026, dovranno effettuare il collegamento con il registratore telematico sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, dal 6 al 31 agosto 2026. Per i nuovi dispositivi attivati, infatti, l'abbinamento dev’essere comunicato tra il sesto giorno del secondo mese successivo all'attivazione e l'ultimo giorno dello stesso mese.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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