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Il termine ultimo per il versamento della flat tax per neoresidenti nel maggior termine dilatorio dei 30 giorni rispetto alla scadenza ordinaria (30 giugno) cade di giovedì 30 luglio: trattasi dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta dai “neoresidenti” ovvero le persone fisiche che, ai sensi dell’art. 24-bis TUIR hanno trasferito in Italia la propria residenza, godendo di un regime agevolato di tassazione.

Soggiacciono a tale adempimento anche i titolari di redditi da pensione estera ai sensi dell’art. 24-ter TUIR che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni “meno avvantaggiate” (uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 30mila abitanti).

In entrambi i casi l'imposta dovrà essere versata ordinariamente in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (il 30 giugno di ciascun anno). Non è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/97. Alternativamente, è possibile versarla nel maggior termine dei 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo,

Versamento tramite F24 Elide

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato tramite F24 Elide tramite intermediario abilitato oppure tramite la propria area riservata dell’home banking oppure tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate. I codici da utilizzare sono:

  • NRPP - imposta sostitutiva dell’IRPEF - Nuovi residenti - art. 24-bis c. 2 TUIR;
  • 1899 - imposta sostitutiva dell'IRPEF - Pensionati esteri nuovi residenti - art. 24-ter TUIR.

Radicamento in Italia: neoresidenti e flat tax

Il regime dei neoresidenti disciplinato dall’art. 24-bis TUIR prevede che le persone fisiche che decidano di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possano optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero. Obiettivo di tale opzione, in vigore dal 2017, è quello di favorire l’insediamento e il radicamento nel territorio italiano di soggetti titolari di redditi elevati sui quali poter preventivamente determinare l’importo delle imposte dovute.

Previa opzione, la scelta del regime comporta il pagamento di un’imposta forfettaria di 300 mila euro per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione (tale soglia è stata elevata con la Legge di bilancio 2026 mentre in precedenza il limite di imposta forfettaria ammontava a 200mila euro e fino al 10 agosto 2024 l’importo è stato di 100mila euro). In virtù delle recenti modifiche valevoli dal 2026, l’importo forfettario potrà essere ridotto a 50.000 euro (in precedenza era 25.000 euro) per ciascun periodo d'imposta e per ciascuno dei familiari così come definiti dall’art. 433 c.c. (coniuge, figli anche adottivi, genitori, fratelli/sorelle) che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, purché non vi abbiano risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione

L’adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi del soggetto interessato e dei suoi familiari relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.

Prima di esercitare l’opzione, il contribuente può anche formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’Amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime. La richiesta deve essere presentata alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate indicando - fra gli altri - le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio

L’opzione potrà essere oggetto di revoca/rinuncia tramite rinuncia alla stessa: la Circ. AE 17/2017 aveva tuttavia precisato che “se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta…..(omissis)…. l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso”.

Redditi da pensione e flat tax

Ai sensi dell’art. 24-ter TUIR anche i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri possono beneficiare, previa opzione, della flat tax sui redditi prodotti all’estero laddove trasferiscano la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni del Sud Italia o in uno di quelli coinvolti dagli eventi sismici del 2016. In tal caso l’imposta viene calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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