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Il settore della logistica e delle spedizioni merci per conto terzi ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale, trainato principalmente dall'esplosione dei canali di vendita online e dell'e-commerce. Questa accelerazione ha costretto le imprese di autotrasporto a riorganizzare i propri flussi di lavoro, aumentando il numero di tratte giornaliere e ricorrendo a un mix flessibile di risorse umane. Per rispondere ai picchi di domanda, infatti, le aziende non si affidano esclusivamente a personale assunto con contratti di lavoro subordinato classico, ma fanno un largo uso di lavoratori somministrati, messi a disposizione dalle agenzie per il lavoro autorizzate.

In questo contesto altamente competitivo, la gestione delle voci di costo legate al personale rappresenta uno dei nodi più delicati per i responsabili finanziari e i consulenti fiscali. Tra le voci di spesa più rilevanti figurano senza dubbio le trasferte dei dipendenti effettuate al di fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. Ottimizzare queste spese, sfruttando le agevolazioni fiscali messe a disposizione dall'ordinamento, è un obiettivo comune. Tuttavia, come spesso accade in ambito tributario, il confine tra pianificazione fiscale legittima e indebito risparmio d'imposta è molto sottile.

Un caso emblematico è stato analizzato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 136/2026. La pronuncia mette in luce un aspetto fondamentale che unisce la disciplina del lavoro, la contrattazione collettiva e il diritto tributario: l'effettività dell'onere economico quale presupposto imprescindibile per accedere a qualsiasi forma di deduzione dal reddito d'impresa.

Autisti, contratti collettivi e assenza di indennità

La vicenda trae origine da un'istanza di interpello presentata da una società di capitali fiscalmente residente in Italia, attiva nella distribuzione di merci per conto terzi nel settore dell'e-commerce. L'azienda, regolarmente iscritta al Registro Elettronico Nazionale delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasporto merci (R.E.N.), spiegava di impiegare per la propria flotta di mezzi sia autisti assunti direttamente sia autisti somministrati.

L'elemento principale della prassi aziendale esposta risiedeva nell'applicazione delle regole del contratto collettivo nazionale di lavoro. Coerentemente con le disposizioni del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni applicato al proprio personale, l'azienda non riconosceva alla maggior parte dei propri autisti alcuna indennità di trasferta e nessun tipo di rimborso spese, neppure in modalità analitica, per i viaggi effettuati. Questa scelta organizzativa e retributiva era pienamente legittima sul piano giuslavoristico, poiché, a causa dell'orario di lavoro effettivamente svolto dai conducenti e delle specifiche turnazioni, tali emolumenti non risultavano contrattualmente dovuti.

Tuttavia, sotto il profilo fiscale, la società riteneva di poter comunque beneficiare della deduzione forfettaria prevista per le trasferte fuori dal territorio comunale. La tesi sostenuta dall'impresa si basava su una lettura puramente geografica e spaziale del concetto di trasferta: poiché i lavoratori (sia dipendenti diretti sia somministrati) uscivano fisicamente dai confini del comune in cui si trovava la sede aziendale per effettuare le consegne, ciò sarebbe stato sufficiente a far scattare il diritto all'agevolazione fiscale. Secondo il contribuente, la deduzione forfettaria giornaliera avrebbe dovuto operare in modo quasi automatico, a prescindere dal fatto che l'azienda avesse pagato o meno un'indennità o un rimborso all'autista.

Le regole sulle trasferte nell'autotrasporto

Per comprendere appieno la portata della risposta dell'amministrazione finanziaria, occorre analizzare la struttura della norma agevolativa di riferimento.

In linea generale, l'ordinamento fiscale italiano prevede che le spese per le trasferte dei dipendenti siano deducibili dal reddito d'impresa secondo criteri analitici (ovvero presentando i singoli documenti giustificativi di spesa, come scontrini, fatture di alberghi e ristoranti) oppure in modalità forfettaria o mista.

Per agevolare e semplificare gli adempimenti contabili di un settore strutturalmente caratterizzato da continui spostamenti, il legislatore ha previsto una specifica deroga per le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori merci per conto terzi. L'articolo 95, comma 4, del TUIR stabilisce infatti che queste imprese, in alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta dei dipendenti fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo fisso giornaliero:

  • euro 59,65 al giorno per le trasferte effettuate all'interno del territorio nazionale (al netto delle spese di viaggio e di trasporto);
  • euro 95,80 al giorno per le trasferte effettuate all'estero (sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto).

Questo regime forfettario di favore rappresenta uno strumento preziosissimo per la pianificazione fiscale delle aziende di trasporto, in quanto consente di abbattere la base imponibile IRES senza l'onere di dover conservare e registrare una mole gigantesca di micro-documenti di spesa per ogni singolo autista in viaggio. Il presupposto implicito di tale meccanismo è stato però l'oggetto della disputa interpretativa risolta dall'Agenzia.

Senza costi reali, nessuna deduzione

Con la risposta n. 136/2026, l'Agenzia delle Entrate ha respinto fermamente la tesi prospettata dalla società di autotrasporti. L'organo di controllo ha basato la propria decisione su un'analisi letterale e sistematica delle disposizioni tributarie.

Anche se la deduzione concessa dal legislatore è determinata in via forfettaria (ossia attraverso una cifra fissa prestabilita dalla legge), l'agevolazione fiscale si riferisce pur sempre a "spese sostenute". La forfettizzazione serve unicamente a semplificare la quantificazione del costo, ma non può creare un costo "figurativo" o inesistente.

L'Agenzia ha richiamato la storica risoluzione n. 39/E dell'11 febbraio 2002, chiarendo che l'agevolazione fiscale richiede che vi sia stata un'effettiva attività di trasferta da parte del dipendente o del socio-lavoratore nell'esercizio dell'attività d'impresa autorizzata. Ma l'elemento chiave, come evidenziato nel testo della risposta, è che la norma fa esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell'impresa.

Di conseguenza, se la società non eroga alcuna indennità di trasferta ai propri lavoratori e non rimborsa loro alcuna spesa (poiché nulla è dovuto in base al CCNL o agli accordi integrativi), la società stessa non sostiene, in concreto, alcun onere economico. In assenza di un costo effettivo sopportato dal datore di lavoro, viene meno il presupposto stesso della deducibilità. Ammettere il contrario significherebbe consentire alle aziende di generare una variazione in diminuzione del reddito imponibile del tutto artificiale, slegata da qualsiasi decremento patrimoniale reale, trasformando una norma di semplificazione in un ingiustificato sgravio fiscale "a pioggia".

La soluzione

Nel settore della logistica, l'utilizzo di contratti di somministrazione di lavoro è una prassi consolidata per gestire i flussi variabili di merci. L'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 definisce la somministrazione come il contratto con cui un'agenzia mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori dipendenti, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore stesso.

Dal punto di vista del trattamento fiscale delle spese, i costi sostenuti dall'impresa utilizzatrice per i lavoratori somministrati sono generalmente assimilati a quelli dei dipendenti diretti, qualora si riferiscano a rimborsi spese per trasferte inerenti all'attività d'impresa.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non ha avuto bisogno di fare distinzioni tra dipendenti diretti e personale in somministrazione nel caso di specie. Il motivo è semplice ed estremamente lineare: poiché l'azienda non ha sostenuto alcun costo di trasferta né per gli uni né per gli altri, la deduzione forfettaria è stata negata indistintamente per entrambe le categorie di lavoratori. Se l'azienda avesse invece effettivamente erogato e sostenuto i costi di trasferta (direttamente o rimborsandoli all'agenzia di somministrazione che li aveva anticipati ai lavoratori in missione), la deducibilità sarebbe spettata per entrambe le tipologie di rapporto di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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