È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026 il DM 3 giugno 2026 del MASAF, che riscrive in modo organico le regole sulla costituzione, il riconoscimento, il funzionamento e le funzioni dei consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari, in attuazione degli artt. 32 e 33 Reg. UE 2024/1143.
Il decreto definisce le norme nazionali per il riconoscimento dei gruppi di produttori, la loro organizzazione interna, i requisiti di rappresentatività, i compiti di valorizzazione, tutela e vigilanza, nonché le modalità di gestione delle indicazioni geografiche (IG).
Chi può costituire un consorzio e con quali requisiti
Il decreto stabilisce che per ciascuna IG può essere costituito un solo consorzio di tutela con attività esterna, riconosciuto con decreto della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (PQA).
Sono ammesse al consorzio solo le categorie di operatori inseriti nel sistema di controllo della IG, articolate per filiere (formaggi, oli, carni, prodotti da forno, pasta, miele, sale, ecc.), con una specifica individuazione dei “produttori” rilevanti per ciascuna filiera. 4
Per ottenere il primo riconoscimento, il consorzio deve rappresentare almeno il 51% della produzione certificata e il 35% dei soggetti della categoria di produttori di riferimento; per formaggi e prodotti a base di carne le soglie salgono rispettivamente al 66% della produzione e al 51% dei soggetti. Tali percentuali devono essere mantenute per tutta la durata triennale dell’incarico.
È inoltre possibile costituire un unico consorzio per più IG, purché siano garantite autonomia decisionale per ciascuna denominazione e adeguati requisiti di rappresentatività per ognuna.
Governance, contributi e trasparenza verso gli operatori
Lo statuto del consorzio deve assicurare una equilibrata rappresentanza delle diverse categorie della filiera e, in caso di più IG, di ciascuna denominazione, negli organi sociali, nonché regole chiare su ammissione, diritti e obblighi dei soci, modalità di voto e organi di controllo.
È regolato anche il “contributo di avviamento” per i nuovi utilizzatori della denominazione, con possibilità di modulazioni a favore di microimprese agricole e giovani agricoltori, e l’obbligo per i consorzi di rendere accessibili bilanci, programmi di attività, piani di vigilanza e misure di regolazione dell’offerta a tutti gli operatori interessati.
Tutela, vigilanza, e sostenibilità della IG
Sul fronte delle funzioni, il consorzio riconosciuto è l’unico soggetto incaricato di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore, vigilanza e gestione della IG, in coordinamento con ICQRF per la vigilanza sul mercato, anche online.
Vengono disciplinate l’autorizzazione all’uso del riferimento alla IG su prodotti composti o trasformati, le regole di smarchiatura o declassamento dei prodotti certificati e la possibilità di richiedere piani di regolazione dell’offerta ai sensi dell’art. 166-bis Reg. UE 1308/2013, vincolanti per tutti gli operatori della filiera.
Termine per l’adeguamento
I consorzi già riconosciuti dovranno adeguare statuti e funzionamento alle nuove disposizioni e trasmettere la documentazione al Ministero entro il 14 maggio 2027, pena la mancata conferma del riconoscimento.
Fonte: DM 3 giugno 2026 (GU 9 luglio 2026 n. 157)
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