È in vigore il DM 22 dicembre 2025 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2026, che attua, per l’ordinamento italiano, il Reg. UE 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose, dei prodotti agricoli e di specialità tradizionali garantite (STG).
Il decreto ridisegna in modo organico le procedure nazionali di registrazione, modifica e cancellazione delle DOP e IGP dei vini, delle IG delle bevande spiritose, delle DOP/IGP dei prodotti agricoli e delle STG, coordinandole con il nuovo quadro europeo e con i regolamenti delegati e di esecuzione del 30 ottobre 2024.
Viene definito con precisione il ruolo dei gruppi di produttori e dei consorzi di tutela, che risultano al centro dei procedimenti: dalla domanda iniziale, che deve essere corredata da disciplinare, documento unico e relazioni tecnica, storica e socio‑economica, fino alle fasi di consultazione pubblica e di opposizione nazionale e UE.
Per le DOP e IGP dei vini il decreto in commento si coordina con la L. 238/2016, confermando il ruolo del Comitato nazionale vini DOP e IGP e rafforzando i requisiti di rappresentatività dei richiedenti, in particolare nelle ipotesi di passaggio da IGT a DOC e da DOC a DOCG e nelle modifiche della zona di produzione o imbottigliamento.
Per le bevande spiritose, oltre a disciplinare le IG di rilievo nazionale, il testo concentra presso il Ministero la gestione delle domande e prevede relazioni tecniche e storiche mirate a dimostrare il legame tra qualità, reputazione e origine geografica.
Sul fronte dei prodotti agricoli e delle STG, le nuove regole chiariscono la composizione dei gruppi proponenti, i contenuti minimi delle relazioni a supporto del legame con il territorio o della tradizionalità del metodo di produzione, nonché le specifiche procedure di opposizione e di modifica dei disciplinari già registrati.
Un capitolo centrale è dedicato ai controlli: l’ICQRF è designato quale autorità competente per i controlli ufficiali e la tutela delle IG e STG sul mercato, inclusi commercio elettronico e fasi di deposito e distribuzione, mentre gli organismi di controllo privati sono autorizzati e vigilati secondo criteri armonizzati, con obbligo di accreditamento ISO 17065 per i prodotti agricoli.
Il decreto in commento abroga le precedenti disposizioni nazionali di attuazione del Reg. UE 1151/2012 e delle norme sulle IG delle bevande spiritose, prevedendo un regime transitorio per le domande già presentate entro il 31 marzo 2026 e la possibilità di aggiornare gli allegati tecnici con atti dipartimentali.
Fonte: DM 22 dicembre 2025 (GU 16 marzo 2026 n. 62)
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