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L’art. 37 Reg. UE 2024/1143 prevede che se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Si ritiene opportuno consentire lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, per un periodo massimo di 3 mesi a partire da tale data, quindi fino al 14 agosto 2026.

Con la circolare del MASAF n. 110473 del 6 marzo 2026, si forniscono chiarimenti sull’obbligo di indicazione del produttore o operatore nell’etichettatura.

Campo visivo

Per “stesso campo visivo" si intende generalmente l'area dell'etichetta/imballaggio che può essere vista dalla stessa angolazione, senza la necessità di ruotare il prodotto. Il nome del produttore o dell’operatore e l’indicazione geografica (cioè, il nome del prodotto agricolo registrato come DOP o IGP) devono essere visibili almeno una volta da un unico punto di vista. Il nome del produttore o dell’operatore insieme all’indicazione geografica possono essere menzionati anche soltanto nella c.d. retro-etichetta.

Produttore

Per “produttore” si intende una persona fisica o giuridica appartenente alla categoria individuata dall’art. 4 del DM 12 aprile 2000 e iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP.

L'art. 37 richiede l'indicazione del "produttore" al singolare. Se un prodotto è realizzato da più produttori, sull'etichetta può essere indicato solo uno tra tutti i produttori oppure quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere e le sue caratteristiche finali essenziali.

Se il nome o la ragione sociale del produttore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell'operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP, il requisito è soddisfatto.

Operatore

Per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato da DOP o IGP viene ottenuto oppure la persona fisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. Questa definizione ha l'obiettivo pratico di semplificare l'attuazione dell'obbligo in caso di più produttori o in caso di difficoltà nella loro identificazione.

Prodotti stagionati

Nel caso di prodotti invecchiati/stagionati, dove l'invecchiamento/stagionatura rappresenta l'ultima fase di produzione dell'IG, come previsto dal disciplinare di produzione, ai soli fini di etichettatura, lo stagionatore può essere considerato un “produttore”. Ciò vale anche nel caso in cui il periodo di stagionatura supera quello “minimo” specificato nel disciplinare di produzione (ad esempio, le ipotesi in cui il disciplinare di produzione prevede una certificazione volontaria per periodi di stagionatura più lunghi, oltre il minimo).

Fonte: Circ. MASAF 6 marzo 2026 n. 110473

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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