Dal 2 agosto 2026, l’AI ACT (Reg. UE 2024/1689) all’art. 50 prevede i seguenti obblighi per il deployer di sistemi di AI:
Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (par. 3)
Il par. 3 obbliga il deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica a informare le persone fisiche esposte del funzionamento del sistema. L’informazione riguarda l’esistenza e l’operatività del sistema, non le ragioni del suo impieg...
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