Il 2 agosto 2026 sarà il giorno in cui l'AI Act (Reg. UE 2024/1689) entrerà ufficialmente vigore, completando un percorso graduale iniziato ad agosto 2024 e introducendo obblighi e requisiti di conformità crescenti per lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale.
Approfondiremo i principali adempimenti previsti dall'AI ACT, partendo dagli obblighi di trasparenza.
Dal 2 agosto 2026, l’AI ACT all’art. 50 prevede infatti i seguenti obblighi per il fornitore di sistemi di AI:
Ratio della norma e quadro degli strumenti applicabili
L’art. 50 Reg. UE 2024/1689 apre il Capo IV con una previsione che non impone requisiti di prodotto né vieta pratiche, ma obbliga a dichiarare una cosa sola: che dietro un’interazione o un contenuto c’è una macchina.
Ecco la ratio: alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono ingannare chi vi si trova di fronte. Il considerando 132 lo enuncia riferendo gli obblighi di trasparenza ai «rischi specifici di impersonificazione o inganno, a prescindere dal fatto che siano considerati ad alto rischio o no»; il considerando 133 vi aggiunge, per i contenuti sintetici, la «cattiva informazione e manipolazione su vasta scala, frode, impersonificazione e inganno dei consumatori». Il filo che tiene insieme la norma è la decettività: la possibilità che l’utente scambi per umano ciò che è una macchina, o per autentico ciò che la macchina ha prodotto.
Su questo presupposto si spiega anche il limite dell’obbligo.
L’art. 50 par. 1 ne esclude l’applicabilità quando il pericolo di decettività «non risult[a] evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta». Dove il pericolo dell’inganno non sussiste, perché è palese che l’interlocutore è artificiale, viene meno la ragione stessa della trasparenza. Le Linee guida della Commissione sull’attuazione dell’art. 50, diffuse in bozza per consultazione l’8 maggio 2026, circoscrivono però l’esenzione ai casi in cui tale evidenza è reale: un assistente alla programmazione riservato a sviluppatori professionisti, un personaggio non giocante di un videogioco, uno strumento usato solo da operatori specializzati. Per un assistente vocale rivolto al pubblico generale (es. quelli presenti sui nostri smartphones) l’evidenza non è invece scontata, sicché l’obbligo tende a permanere.
Al fondo, la trasparenza dell’art. 50 serve a preservare la fiducia e l’integrità dell’ecosistema informativo: informare la persona sull’origine artificiale dell’interazione o del contenuto le consente di calibrare l’affidamento e di decidere con cognizione.
Chi deve applicare l’art. 50 dispone oggi di tre piani di riferimento:
Ambito soggettivo e oggettivo, esclusioni e rapporti sistematici
Gli obblighi dell’art. 50 si distribuiscono su due figure. Il fornitore (art. 3 n. 3) è chi sviluppa un sistema di AI, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio a proprio nome; a lui competono gli obblighi dei par. 1 e 2.
Il deployer (art. 3 n. 4) è chi utilizza il sistema sotto la propria autorità nell’esercizio di un’attività professionale; a lui competono gli obblighi dei par. 3 e 4.
L’ambito territoriale è ampio: un fornitore stabilito fuori dall’Unione ricade nella norma se l’output del suo sistema è usato nell’Unione.
Obbligo di informare sull’interazione con l’AI (par. 1)
Il primo obbligo grava sul fornitore di un sistema «destinato a interagire direttamente con le persone fisiche»: il sistema va progettato e sviluppato in modo che la persona sia informata di stare interagendo con un’AI. Perché l’obbligo scatti devono ricorrere quattro elementi: deve trattarsi di un sistema di AI; destinato a interagire; in modo diretto; con persone fisiche. Restano fuori i meccanismi automatici non basati su AI (una risposta automatica preimpostata, un filtro antispam) e i sistemi che operano in ambienti chiusi senza contatto con le persone.
Le Linee guida dedicano attenzione agli agenti di AI: rientrano nella previsione se sono progettati per interagire con chi impartisce le istruzioni ed eventualmente con altre persone; quando il fornitore non può prevedere in modo affidabile se l’agente interagirà con una persona fisica, l’agente va istruito a dichiararsi tale in ogni situazione in cui l’interazione è probabile.
L’obbligo non è assoluto. Il par. 1 lo esclude quando la natura artificiale dell’interazione è evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta. Lo standard riprende quello del «consumatore medio» del diritto europeo dei consumatori e va calibrato sul pubblico effettivo del sistema: si abbassa per minori, anziani o persone con disabilità; si innalza con un pubblico professionale o specializzato.
Sul piano del come informare, non è prescritta una tecnica: sono ammessi la dichiarazione testuale, l’avviso sonoro all’avvio di una sessione vocale, l’etichetta visiva, o combinazioni multimodali. Non bastano, invece, la sola indicazione nei termini e condizioni o nella documentazione, la sola marcatura leggibile da macchina — che l’utente non percepisce al momento dell’interazione — né i segnali ambigui, come il generico rinvio a un «assistente».
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Come il Codice interviene sul par. 1. La Sezione 1 del Codice attua i par. 2 e 5; il par. 1 non è oggetto di impegni specifici, ma il Codice vi incrocia due profili. Da un lato incoraggia i fornitori di modelli GenAI a predisporre a livello di modello le funzionalità utili all’identificazione dei sistemi interattivi a valle. Dall’altro, per i deployer che dovranno poi etichettare i contenuti ex paragrafo 4, prevede che i fornitori mettano a disposizione, in via opzionale, un’etichetta percepibile applicabile al momento della generazione dell’output. |
Marcatura e rilevamento dei contenuti sintetici (par. 2)
Il par. 2 obbliga il fornitore di sistemi che generano contenuti sintetici — audio, immagine, video o testo — a garantire che gli output siano «marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente», con soluzioni tecniche «efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile». L’obbligo si applica anche ai sistemi per finalità generali e agli agenti di AI, per gli output percepibili dalle persone.
Le modalità sono tassative — audio, immagine, video, testo — ma comprendono il contenuto multimodale, i contenuti 3D, la realtà virtuale e aumentata (assimilata al video) e i digital twin. Restano fuori gli output che si limitano a riprodurre o riordinare contenuti esistenti (una playlist, un sistema di raccomandazione), i dati destinati alla sola comunicazione da macchina a macchina, le sequenze brevissime di numeri o simboli, il codice sorgente e gli output confinati in ambienti industriali chiusi.
La disposizione richiede due elementi distinti ma inscindibili: la marcatura leggibile da macchina e la rilevabilità, cioè la messa a disposizione di mezzi che consentano di riconoscere l’origine artificiale. Marcare senza rendere rilevabile non basta. I quattro requisiti di qualità hanno un contenuto tecnico preciso: l’efficacia è la capacità della soluzione di far distinguere alle persone il contenuto artificiale; l’affidabilità è l’accuratezza in condizioni normali; la robustezza è la tenuta a fronte di alterazioni comuni e di attacchi deliberati; l’interoperabilità è la capacità delle diverse soluzioni di operare tra sistemi e contesti differenti.
Allo stato dell’arte nessuna singola tecnica soddisfa da sola i quattro requisiti nel grado richiesto: occorre combinarle. In casi ristretti — un sistema integrato in un prodotto fisico che genera output in un ambiente chiuso e a fini didattici, o le applicazioni industriali e B2B con output puramente tecnici destinati a un numero limitato di professionisti interni — la marcatura può ridursi a un solo livello o non essere richiesta; analogamente per i contenuti generati in tempo reale ed effimeri, come nei videogiochi.
Il par. 2 prevede tre eccezioni:
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Come il Codice attua il par. 2 (Sezione 1).
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Decorrenza
L’art. 50 si applica dal 2 agosto 2026 (art. 113), a prescindere dalla data di immissione sul mercato dei sistemi. La proposta di AI Omnibus, la cui pubblicazione in Gazzetta è attesa a breve, prospetta un rinvio mirato per il solo obbligo di marcatura e rilevamento del paragrafo 2, con un periodo transitorio per i sistemi GenAI immessi sul mercato prima di quella data. I contenuti già generati e diffusi prima del 2 agosto 2026 non vanno marcati o etichettati retroattivamente, benché i deployer siano incoraggiati a farlo.
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