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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 136 dell’8 luglio 2026, nega la deduzione forfettaria delle spese di trasferta ex art. 95 c. 4 TUIR alle imprese di autotrasporto che, pur effettuando missioni fuori comune, non sostengono alcun costo verso i dipendenti, neppure sotto forma di indennità o rimborsi.

Il beneficio spetta solo quando l’impresa sopporta effettivamente un onere connesso alla trasferta: in mancanza di “spese sostenute”, viene meno il presupposto stesso della deduzione, anche se l’attività è svolta da imprese regolarmente autorizzate e iscritte al Registro Elettronico Nazionale.

Il caso di specie trae origine dall’istanza di interpello presentata da una società italiana di autotrasporto merci, attiva in particolare nella distribuzione per conto terzi nel settore e‑commerce e iscritta al R.E.N. delle imprese autorizzate alla professione di trasporto merci. La società impiega sia autisti assunti direttamente, sia lavoratori somministrati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/2015, che operano nell’interesse e sotto la direzione dell’utilizzatore per tutta la durata della missione.

In applicazione del CCNL “Logistica, Trasporto merci e Spedizioni”, l’impresa non riconosce alla maggioranza degli autisti alcuna indennità, nemmeno analitica, a titolo di rimborso delle spese di trasferta, ritenendo che tali importi non siano dovuti in ragione dell’orario di lavoro effettivamente svolto.

Ritenendosi comunque legittimata a fruire della deduzione forfettaria di cui all’art. 95 c. 4 TUIR, la società ha chiesto se potesse dedurre gli importi giornalieri previsti per le trasferte fuori comune – 59,65 euro in Italia e 95,80 euro all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto – anche in assenza di indennità corrisposte ai lavoratori, sia dipendenti diretti sia somministrati.

L’Agenzia, richiamando anche la precedente Ris. AE n. 39/E del 2002, conferma che l’agevolazione è riservata alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, individuate tramite la specifica autorizzazione amministrativa, e che il presupposto oggettivo è costituito dalle trasferte fuori comune effettuate da dipendenti o soci‑lavoratori nell’esercizio dell’attività autorizzata, comprese le attività strumentali o integrate nel ciclo dell’autotrasporto.

Tuttavia, la stessa norma fa espresso riferimento alle “spese sostenute” in relazione alle trasferte dei dipendenti: ciò implica che la deduzione forfettaria opera soltanto in presenza di un costo effettivamente sopportato dall’impresa, che la forfetizzazione si limita a quantificare senza sganciare il beneficio dall’esistenza dell’onere.

Nel caso di specie, poiché la società non sostiene alcun costo per le trasferte degli autisti, la deduzione forfettaria non può essere riconosciuta, ferma restando la possibilità di controlli ulteriori su tutti gli altri requisiti previsti dall’art. 95 c. 4 TUIR.

Fonte: Risp. AE 8 luglio 2026 n. 136

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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