L’art. 1 c. 427-436 L. 199/2025 ha introdotto un nuovo beneficio, riconoscendo per gli investimenti in beni materiali e immateriali, una maggiorazione con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Nei fatti, si riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, è così ripartita:
La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
In dichiarazione
L’agevolazione “promossa” dalla legge di Bilancio 2026 è stata trasfusa nei Modelli relativi ai Redditi 2026, con l’inserimento di nuovi codici che identificano, nella sostanza, il periodo d’imposta nel quale è stato effettuato l’investimento per il quale si usufruisce della citata maggiorazione.
Va premesso che, i modelli interessati sono Redditi 2026 SP e Redditi 2026 SC, escludendo Redditi 2026 PF, in quanto l’iperammortamento è una misura introdotta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028 e, nei fatti, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Poiché esistono società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (es. 1° luglio 2025/30 giugno 2026), un investimento realizzato, per esempio, ad aprile 2026, rientrerebbe nell’agevolazione.
Sembra opportuno riepilogare i codici da utilizzare per esporre correttamente in dichiarazione l’agevolazione in commento.
Quadro RF Modello Redditi SP
Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione, tra le quali rientra il codice 51, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1 c. 427-436 L. 199/2025).
Quadro RG Modello Redditi SP
Nel rigo RG22, vanno indicati i componenti negativi deducibili e, nello specifico, con il codice 32, si indica il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1 c. 427-436 L. 199/2025).
Quadro RF Modello Redditi SC
Nel rigo RF55, va indicato, tra le variazioni in diminuzione con il codice 51, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1 c. 427-436 L. 199/2025).
Osservazioni
Come disposto dall’art. 4 del DM MIMIT (decreto interministeriale) del 7 maggio 2026, deve essere evidenziato che, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa ha trasmesso al GSE la comunicazione di completamento, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.
La citata comunicazione non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto delle comunicazioni preventive e di conferma. Inoltre, la comunicazione di completamento deve riportare, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.
Tanto precisato, la fruizione della maggiorazione e, quindi, della deducibilità in dichiarazione, è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
A tutt’oggi, sembra inverosimile che l’impresa, con investimenti eseguiti nel primo semestre 2026, abbia ricevuto la comunicazione di esito positivo al fine di poter usufruire della maggiorazione in dichiarazione, con la conseguenza che difficilmente la misura agevolativa potrà essere utilizzata nel Modello Redditi 2026.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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