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L’art. 1 c. 427-436 L. 199/2025 ha introdotto un nuovo beneficio, riconoscendo per gli investimenti in beni materiali e immateriali, una maggiorazione con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nei fatti, si riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, anche prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  2. investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, è così ripartita:

  • 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d'impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza di cui all'art. 30 c. 1 lett. a) n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, si precisa che sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 c. 1 lett. b) e c) DL 181/2023:
  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b) del c. 1 art. 12);
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24% (lett. c) del c.1 art. 12).

In dichiarazione

L’agevolazione “promossa” dalla legge di Bilancio 2026 è stata trasfusa nei Modelli relativi ai Redditi 2026, con l’inserimento di nuovi codici che identificano, nella sostanza, il periodo d’imposta nel quale è stato effettuato l’investimento per il quale si usufruisce della citata maggiorazione.

Va premesso che, i modelli interessati sono Redditi 2026 SP e Redditi 2026 SC, escludendo Redditi 2026 PF, in quanto l’iperammortamento è una misura introdotta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028 e, nei fatti, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2026. Poiché esistono società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (es. 1° luglio 2025/30 giugno 2026), un investimento realizzato, per esempio, ad aprile 2026, rientrerebbe nell’agevolazione.

Sembra opportuno riepilogare i codici da utilizzare per esporre correttamente in dichiarazione l’agevolazione in commento.

Quadro RF Modello Redditi SP

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione, tra le quali rientra il codice 51, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1 c. 427-436 L. 199/2025).

Quadro RG Modello Redditi SP

Nel rigo RG22, vanno indicati i componenti negativi deducibili e, nello specifico, con il codice 32, si indica il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1 c. 427-436 L. 199/2025).

Quadro RF Modello Redditi SC

Nel rigo RF55, va indicato, tra le variazioni in diminuzione con il codice 51, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1 c. 427-436 L. 199/2025).

Osservazioni

Come disposto dall’art. 4 del DM MIMIT (decreto interministeriale) del 7 maggio 2026, deve essere evidenziato che, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa ha trasmesso al GSE la comunicazione di completamento, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.

La citata comunicazione non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto delle comunicazioni preventive e di conferma. Inoltre, la comunicazione di completamento deve riportare, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.

Tanto precisato, la fruizione della maggiorazione e, quindi, della deducibilità in dichiarazione, è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

A tutt’oggi, sembra inverosimile che l’impresa, con investimenti eseguiti nel primo semestre 2026, abbia ricevuto la comunicazione di esito positivo al fine di poter usufruire della maggiorazione in dichiarazione, con la conseguenza che difficilmente la misura agevolativa potrà essere utilizzata nel Modello Redditi 2026.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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