L'incremento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi impone una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di specifica valutazione da parte degli ispettori del lavoro. L’INL, con Nota 6 luglio 2026 n. 5484, precisa che nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, oltre alla categoria dei cd. rider, il personale ispettivo deve considerare prioritario l'accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione. Quali adempimenti devono sempre essere verificati Nella Nota, l'Ispettorato elenca in primis le attività che gli ispettori devono necessariamente verificare. In particolare: verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione. accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 - 16:00). verificare l'effettiva concessione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose. controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti. accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. accertare il coinvolgimento del medico competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo. verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi. Coinvolgimento del datore di lavoro e del preposto Il datore di lavoro, nell'ambito degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul preposto. Fonte: Nota INL 6 luglio 2026 n. 5484
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Angelo Giuliani
- Avvocato giuslavoristaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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