A seguito del dibattito sorto a livello parlamentare dopo il “Pandora gate” che ha visto coinvolta Chiara Ferragni e Balocco, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2026 la L. 120/2026, che introduce per la prima volta una disciplina organica sulla trasparenza delle vendite di prodotti i cui proventi, in tutto o in parte, sono destinati a finalità solidaristiche o di utilità sociale (c.d. Legge Beneficenza).
La legge entrerà in vigore dal prossimo 21 luglio 2026; non si applica alle promozioni e vendite già in corso alla data di entrata in vigore.
Destinatari
La legge è destinata a produttori e professionisti che promuovono, vendono o forniscono ai consumatori prodotti legati alla devoluzione di una quota del prezzo a enti non profit, enti del Terzo settore, organizzazioni beneficiarie individuate dal TUIR e soggetti esteri con finalità analoghe.
Restano escluse le vendite effettuate direttamente dagli enti non commerciali, purché non partecipati da produttori o professionisti, e sono fatte salve le regole specifiche sulle raccolte fondi del Terzo settore e degli enti religiosi.
Informazioni
Il focus della legge è l’obbligo di un’informazione chiara e completa al consumatore. Su confezioni o altri materiali di comunicazione dovranno comparire: il soggetto beneficiario dei proventi; le finalità per cui saranno utilizzate le somme; la quota percentuale del prezzo o l’importo fisso destinato a ciascuna unità di prodotto. L'adempimento può essere eseguito anche tramite l'apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione ovvero mediante l'indicazione delle informazioni prescritte sui materiali di comunicazione presenti nei punti di vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.
Tali indicazioni devono essere riportate anche nelle comunicazioni pubblicitarie e nelle pratiche commerciali, incluse le campagne di influencer marketing.
Controllo preventivo e sanzioni
La legge introduce anche un meccanismo di controllo preventivo. Almeno 15 giorni prima dell’immissione in vendita dei prodotti solidali, produttori e professionisti devono comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) i dati sulla destinazione dei proventi e il termine entro cui sarà effettuato il versamento. Entro tre mesi dalla scadenza di tale termine dovrà poi essere attestata all’Autorità l’avvenuta erogazione.
In caso di violazione degli obblighi informativi o di comunicazione all’AGCM è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, graduata in base al prezzo di listino e al numero di unità poste in vendita. L’Autorità potrà inoltre disporre la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori sui propri canali, sui siti e profili social delle imprese e sulla stampa, con un’ulteriore sanzione, di pari importo, in caso di inottemperanza.
I proventi delle sanzioni saranno in parte riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche individuate con decreto interministeriale.
Fonte: L. 120/2026 (GU 6 luglio 2026 n. 154)
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il 25 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha promulgato un DDL contenente una serie di obblighi di trasparenza per i produttori e i professionisti che promuovono, ve..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.