venerdì 26/01/2024 • 06:00
Il 25 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha promulgato un DDL contenente una serie di obblighi di trasparenza per i produttori e i professionisti che promuovono, vendono o forniscono prodotti i cui proventi sono destinati a scopi di beneficenza. La violazione dei nuovi obblighi comporterà una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
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La vicenda che ha visto protagonisti Chiara Ferragni e Balocco è arcinota: l'influencer è stata accusata di aver pubblicizzato il pandoro “Pink Christmas” (a un costo due volte e mezzo superiore rispetto al prezzo del pandoro normale), facendo intendere che una parte del ricavato fosse destinata all'ospedale di Torino per sostenere la ricerca sul cancro, mentre la donazione era già stata fatta dalla sola Balocco prima del lancio dell'iniziativa. Per tale comportamento, sia Ferragni che Balocco, sono stati sanzionati dall'Antitrust, generando uno scandalo enorme che ha fatto eco su tutti i giornali e i social media. Altre iniziative analoghe sono ora sotto la lente di ingrandimento di procure e autorità.
Il legislatore cerca quindi di correre ai ripari per evitare che situazioni del genere possano ripetersi, prevedendo per le iniziative legate alla vendita di prodotti una disciplina più stringente che assicuri un'adeguata informazione ai consumatori.
I nuovi obblighi
Con la “legge recante disposizioni in materi di destinazione a scopo di beneficenza di proventi derivanti dalla vendita di prodotti” si prevede quindi che le confezioni dei prodotti venduti a scopo benefico riportino con chiarezza:
In alternativa, nel caso in cui non lo sia, dovrà essere indicata la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinato alla beneficenza per ogni unità di prodotto. Queste informazioni devono essere incluse nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto.
Non solo. Le stesse informazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) prima che i prodotti siano posti in vendita, così come l'Autorità deve essere informata entro quando sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza.
Le sanzioni
La legge prevede inoltre che, salvo il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), la violazione di tali disposizioni comporterà una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 50.000 euro (aumentata però fino a due terzi nei casi di maggiore gravità e, in caso di reiterazione della violazione, con sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno).
Le sanzioni saranno comminate dall'AGCM, che provvederà altresì a pubblicare, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno per garantire una completa informazione ai consumatori, a cura e spese del produttore o del professionista.
Le finalità del provvedimento sono chiare e nobili: tutelare i consumatori e promuovere e preservare le iniziative di beneficenza; nella speranza che queste iniziative, quelle fatte bene, siano sempre più numerose e sempre più efficaci.
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