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Il Provv. AE 6 luglio 2026 n. 200904 introduce ulteriori specifiche istruzioni volte alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti. Questa integrazione va ad aggiornare il quadro delle linee guida destinate alla costruzione e alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, comunemente noto come Tax Control Framework (TCF).

L'adozione e la successiva certificazione del TCF rappresentano un obbligo centrale per tutte le imprese che scelgono di aderire al regime di adempimento collaborativo, introdotto per favorire una cooperazione rafforzata tra amministrazione finanziaria e contribuenti, garantendo stabilità e riducendo il contenzioso. Per semplificare l'azione amministrativa, il provvedimento stabilisce inoltre che i futuri aggiornamenti delle schede di rischio potranno avvenire in via automatica attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia nella sezione riservata.

Il lavoro di redazione è stato curato dal tavolo tecnico congiunto istituito tra l'Agenzia delle Entrate e l'OIC. Le nuove istruzioni approvate riguardano due complesse fattispecie di natura contabile e fiscale.

Criptovalute: qualificazione di bilancio e neutralità fiscale

La prima scheda tecnica affronta il tema delle criptovalute (come Bitcoin, Ethereum e Solana) detenute dalle società che redigono il bilancio secondo il codice civile. Mancando una disciplina diretta nei principi contabili nazionali, l'OIC ha chiarito l'inquadramento applicando i criteri generali e l'analogia:

  • natura del bene: le criptovalute sono classificate come beni immateriali non monetari e individualmente identificabili, poiché prive di consistenza fisica e vendibili separatamente;
  • classificazione per destinazione: se l'azienda intende mantenerle durevolmente nel proprio patrimonio, vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto. Per analogia con le opere d'arte, esse non sono soggette ad ammortamento, ma restano esposte a svalutazioni per perdite durevoli basate sul fair value. Al contrario, se destinate alla vendita ordinaria, vanno iscritte tra le rimanenze di magazzino e valutate al minore tra costo e valore di realizzazione.

Sul piano fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il principio di irrilevanza delle valutazioni, introdotto dall'art. 110 c. 3-bis TUIR. Sia ai fini IRES che IRAP, le oscillazioni di valore derivanti dalle svalutazioni delle immobilizzazioni o dalla valutazione delle rimanenze alla chiusura dell'esercizio non concorrono alla formazione del reddito. La società dovrà quindi operare le necessarie variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione dei redditi per neutralizzare tali effetti contabili. La tassazione (o la deducibilità) scatterà unicamente al momento della cessione in cambio di moneta FIAT o della permuta con altri beni.

Diritto d'uso delle infrastrutture: stop alla deduzione immediata

La seconda scheda analizza i contratti per l'utilizzo esclusivo di un'infrastruttura identicata (ad esempio, una tratta di fibra ottica) con una durata definita (es. 10 anni) e un corrispettivo versato in un'unica soluzione al momento della firma.

Dal punto di vista contabile, l'analisi del contratto rivela una natura obbligatoria e non reale del diritto. Poiché la proprietà del bene e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria rimangono in capo al fornitore, l'operazione è assimilabile a un contratto di locazione. Di conseguenza, il pagamento iniziale a corpo non può essere imputato interamente a conto economico nell'anno del versamento: l'impresa deve iscrivere un risconto attivo e imputare la quota di competenza anno per anno tra i costi della produzione per il godimento di beni di terzi.

Sotto il profilo fiscale, l'Agenzia evidenzia due scenari, bloccando in ogni caso la deduzione immediata:

  • locazione operativa: in virtù del principio di derivazione rafforzata sancito dall'art. 83 TUIR, la ripartizione contabile lungo la durata contrattuale assume rilievo anche ai fini fiscali.
  • locazione finanziaria (leasing): se l'operazione si qualifica come leasing finanziario, l'inquadramento del maxi-canone deve sottostare alle regole di deduzione minima previste dall'art. 102 c. 7 TUIR. La deduzione non potrà avvenire in un arco temporale inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario (o dodici anni in caso di beni immobili). Inoltre, resterà fiscalmente irrilevante la quota capitale riferibile all'area di sedime dei fabbricati strumentali.

In definitiva, per entrambe le casistiche analizzate, il TCF aziendale dovrà mappare accuratamente questi processi per evitare contestazioni sul corretto periodo di competenza e sulla corretta gestione delle variazioni fiscali.

Fonte: Provv. AE 6 luglio 2026 n. 200904

Allegato 1

Allegato 2

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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