Nel caso oggetto della Sentenza 23 giugno 2026 n. 21362 della Corte di Cassazione, la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta avverso un avviso di addebito relativo al recupero di benefici contributivi riferiti al mese di ottobre 2017, nonché delle connesse sanzioni civili e somme accessorie previste dall'art. 116 c. 8 lett. b L. 388/2000.
La Corte territoriale riteneva che, in assenza di omissioni contributive e in presenza di un mero ritardo nella trasmissione delle comunicazioni UNIEMENS, non risultava precluso il rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC). Di conseguenza, veniva esclusa la decadenza dai benefici contributivi prevista dall'art. 1 c. 1175 L. 296/2006.
Avverso la decisione di merito proponeva ricorso per cassazione l’INPS, eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1175-1176 L. 296/2006 e dell'art. 3 c. 2 lett. a e dell'
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Giuseppe Buscema
- Consulente del lavoro e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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