Con la Circ. 16 dicembre 2025 n. 150 l'INPS fornisce un articolato quadro interpretativo e operativo delle modifiche introdotte dall'art. 29 c. 1 DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024 n. 56, in materia di condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione sul lavoro.
L'intervento era originariamente collegato al contrasto del lavoro irregolare e mira a rendere più stringente e sostanziale il legame tra regolarità contributiva, rispetto della normativa lavoristica e accesso ai benefici pubblici, incidendo in modo significativo anche sulla funzione del DURC.
Con la Circolare l'INPS ribadisce e sistematizza la nozione di benefici normativi e contributivi, chiarendone l'ambito applicativo e distinguendoli dai regimi ordinari di sotto-contribuzione previsti per specifici settori, territori o tipologie contrattuali, che non assumono natura agevolativa in senso proprio.
La modifica normativa
L'intervento di prassi trae origine dalla modifica dell'art. 1 c. 1175 L. n. 296/2006, che disciplina le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. Il legislatore ha ampliato l'ambito delle condizioni ostative, includendo espressamente, accanto al possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva qualificata, anche l'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contestualmente è stato introdotto il nuovo c. 1175-bis, che disciplina gli effetti della successiva regolarizzazione delle violazioni accertate, introducendo un meccanismo di mitigazione del recupero dei benefici già fruiti.
La Circolare era atto necessario, e forse anche tardivo, per chiarire il perimetro applicativo delle nuove disposizioni, coordinandole con la disciplina previgente e con le prassi ispettive consolidate.
L'applicazione pratica presenta rilevanti impatti operativi: la verifica dei requisiti per l'accesso ai benefici non si limita più a una valutazione formale della regolarità contributiva, ma richiede un controllo più ampio e integrato della condotta datoriale, con effetti diretti sul mantenimento delle agevolazioni e, indirettamente, sull'utilizzabilità del DURC nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei contratti di appalto.
Il DURC e la sicurezza sul lavoro
Uno degli elementi di maggiore novità riguarda l'inclusione, tra le condizioni per la fruizione dei benefici, dell'assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Circolare chiarisce che tali violazioni rientrano a pieno titolo nel novero delle cause ostative, richiamando l'elenco già individuato nell'Allegato A al Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015.
Il richiamo all'Allegato A è necessario perché non risulta ancora adottato il Decreto attuativo previsto dalla norma modificata, volto a individuare in modo aggiornato e puntuale le violazioni rilevanti ai fini dell'esclusione dai benefici. In assenza di tale Decreto, l'INPS conferma il riferimento alle fattispecie già note, con conseguente permanenza di un quadro transitorio.
La stessa incompletezza caratterizza il sistema di cooperazione applicativa con il Portale Nazionale del Sommerso, che dovrebbe consentire la verifica automatizzata delle violazioni accertate dagli organi di vigilanza. In attesa del completamento dell'interoperabilità e della definizione del relativo procedimento, continua a trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione da parte del datore di lavoro circa l'assenza di violazioni ostative.
Ne deriva una fase di transizione nella quale il DURC conserva formalmente la propria funzione e iter di controllo, con la necessità di continuare con le medesime procedure attuate sino ad ora.
Un punto che merita attenzione è il richiamo dell'INPS agli effetti che il mancato rispetto della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative può produrre, non solo in termini di perdita dei benefici normativi e contributivi, ma anche con possibili riflessi sulla regolarità complessiva rilevante ai fini del DURC.
Regolarizzazione e DURC
Il nuovo c. 1175-bis è la vera novità, l'intervento prevede che il diritto ai benefici normativi e contributivi già fruiti resti fermo in caso di successiva regolarizzazione delle violazioni accertate, purché effettuata nei termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
La Circolare chiarisce che la regolarizzazione deve essere integrale e tempestiva e può avvenire sia mediante pagamento in unica soluzione delle somme dovute entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, sia tramite richiesta di rateazione, a condizione che sia versata la prima rata e che le successive siano corrisposte regolarmente.
Il meccanismo si applica alle omissioni ed evasioni contributive, nonché alle violazioni lavoristiche sanabili attraverso gli strumenti ordinari di diffida, disposizione o prescrizione.
In tali ipotesi, pur permanendo l'accertamento della violazione, viene neutralizzato l'effetto più gravoso consistente nel recupero dei benefici già fruiti, con evidenti riflessi anche sul sistema del DURC, che non subisce conseguenze negative qualora la regolarizzazione si perfezioni nei termini previsti.
Proporzionalità per violazioni non sanabili
Per le violazioni amministrative che, per loro natura o per espressa previsione normativa, non possono essere oggetto di regolarizzazione, il legislatore ha introdotto un criterio di proporzionalità nel recupero dei benefici.
In tali casi, come chiarisce l'INPS, il recupero non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione, anche quando l'effetto si estende all'intera compagine aziendale e a tutti i lavoratori interessati.
La previsione risponde all'esigenza di evitare conseguenze sproporzionate rispetto alla gravità dell'illecito, scongiurando che violazioni di modesta entità producano effetti economici significativamente più onerosi attraverso la perdita integrale dei benefici.
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Il DURC è il documento che certifica la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, la cui verifica è eseguita attraverso una procedura con modalità esclusivamente telematiche e in te..
Bruno Olivieri
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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