La Corte Costituzionale, con la Sentenza 3 luglio 2026 n. 119 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che regola l'iscrizione agli albi per le professioni pedagogiche ed educative (art. 7 c. 1 lett. a L. 55/2024), nella parte in cui subordinava l'iscrizione dei cittadini extra UE alla sussistenza della condizione di reciprocità.
Origine del contenzioso e quadro normativo
La Consulta è stata investita del giudizio di costituzionalità dal Tribunale di Milano, a sua volta chiamato a pronunciarsi su un ricorso avanzato dalla CGIL e da altre associazioni contro il Ministero della Giustizia in merito alla nuova legge ordinamentale delle professioni pedagogiche ed educative, la quale prevede, tra i requisiti per l'iscrizione al relativo albo, l'"essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità". Tale ultimo requisito, applicabile ai soli cittadini extracomunitari, non era infatti previsto dalla precedente disciplina delle professioni (art. 1 c. 596-596 L. 205/2017), né era riscontrabile in altre leggi professionali (come quella dei professionisti socio-sanitari).
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha dunque sollevato il dubbio di legittimità ravvisando in tale requisito una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, capace di escludere dal mercato del lavoro professionisti già operanti nel settore o regolarmente titolati.
Diritto al lavoro come limite alla discrezionalità legislativa
Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento del diritto al lavoro come diritto fondamentale della persona (artt. 4 e 35 Cost.), inteso quale libertà di scelta e modalità di esercizio dell'attività lavorativa. Secondo i giudici della Consulta, infatti, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nello stabilire i requisiti di accesso alle professioni, tale potere deve rispettare i canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
L'iscrizione a un albo professionale non rappresenterebbe dunque un mero status formale, ma il presupposto abilitante per l'esplicazione della professionalità del singolo: pertanto, l'introduzione di filtri basati sullo status civitatis del lavoratore è legittima solo se esiste un collegamento ragionevole tra il requisito e la funzione del servizio.
Profili di illegittimità: irragionevolezza, eccessiva onerosità, disparità di trattamento
La Consulta ha accolto le censure di irragionevolezza evidenziando come la condizione di reciprocità risulti "eccentrica" rispetto alle finalità di tutela della professionalità e della deontologia che giustificano l'esistenza di un ordine professionale.
Questo nonostante le argomentazioni contrarie dell'Avvocatura dello Stato, che aveva difeso la norma definendola uno strumento di "politica estera" volto a spingere gli Stati terzi ad aprire i propri mercati ai lavoratori italiani. Secondo la Corte, tale finalità politco-diplomatica non può causare la compressione del diritto al lavoro dei singoli stranieri regolarmente soggiornanti.
Inoltre, la natura "giovane" e frammentata di queste professioni a livello internazionale renderebbe l'accertamento della reciprocità un onere sproporzionato per il lavoratore, spesso chiamato ad attestare complesse normative estere tramite autocertificazione.
La Corte ha anche accolto le considerazioni dei ricorrenti nella causa di merito in merito all'allegata disparità di trattamento rispetto alla figura dell'educatore professionale socio-sanitario, per cui in base al DM 13 marzo 2018 non è richiesto alcun requisito di reciprocità, ma solo il possesso di un titolo idoneo e il rispetto delle norme sull'ingresso e soggiorno.
Da ultimo, i giudici hanno rilevato che, sul piano pratico, la norma censurata avrebbe imposto l'interruzione ex lege di numerosi rapporti di lavoro in essere una volta terminata la fase transitoria, creando un danno ingiusto sia ai lavoratori (spesso formatisi in Italia) sia ai datori di lavoro pubblici e privati.
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