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Con la Risp. AE 3 luglio 2026 n. 133, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito al regime di affrancamento della riserva non distribuibile costituita dagli istituti di credito in alternativa al pagamento dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari. 

La determinazione della base imponibile

Il primo dubbio sollevato dal contribuente riguardava l'esatta base imponibile da considerare per il calcolo del contributo straordinario di riscatto (pari al 27,5% o al 33% a seconda dell'anno di riferimento). In particolare, ci si chiedeva se l'imposta dovesse applicarsi sull'intero valore della riserva iscritta in bilancio, maggiorata autonomamente dalla banca a scopo prudenziale, o sul solo limite di legge.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo affrancabile deve corrispondere unicamente alla misura minima richiesta dal legislatore, ossia a 2,5 volte l'ammontare dell'imposta straordinaria originaria. Pertanto, le scelte contabili interne della banca che hanno portato a un accantonamento superiore non incrementano il debito fiscale.

Via libera alla compensazione nel Modello F24

Il secondo chiarimento d'impatto riguarda la compensazione dei crediti. L'amministrazione finanziaria ha confermato che è possibile pagare il contributo straordinario per l'affrancamento utilizzando in compensazione orizzontale i crediti d'imposta acquistati tramite le opzioni di cessione dei bonus edilizi.

La facoltà di compensare tale tributo tramite modello F24 è legittima in quanto:

  • le norme sul contributo rinviano espressamente alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per la riscossione;
  • non sussiste alcun divieto esplicito alla compensazione all'interno della disciplina speciale;
  • sono già stati istituiti i codici tributo dedicati per l'operazione.

Resta inteso che l'utilizzo dei crediti in compensazione rimane subordinato all'assenza di specifiche cause ostative, come ad esempio la presenza di ruoli scaduti o carichi affidati alla riscossione per importi superiori a 50.000 euro.

Fonte: Risp. AE 3 luglio 2026 n. 133

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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