mercoledì 28/02/2024 • 11:30
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 27 febbraio 2024, chiarisce che sul gettito del contributo di solidarietà non è possibile vantare alcuna pretesa, sia perché esso è diverso dall’IRES, sia perché il gettito di quest’ultima imposta, nella misura in cui è spettante alla Regione, non è stato inciso dalla istituzione del contributo di solidarietà.
redazione Memento
Con la sentenza del 27 febbraio 2024 n. 27, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondato il ricorso della Regione autonoma Valle d’Aosta contro le disposizioni della legge di bilancio per il 2023 che hanno istituito e disciplinato, senza assegnare alla Regione il relativo gettito percepito nel suo territorio, un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano determinate attività nel settore dell’energia. Secondo la sentenza, è vero che la Regione dispone di una provvista finanziaria che «è anche diretta a compensare gli svantaggi strutturali propri del territorio montano, nonché a finanziare funzioni ulteriori rispetto a quelle assegnate alle regioni ordinarie, come ad esempio la gestione e la retribuzione del personale scolastico». Tuttavia sul gettito del contributo di solidarietà la stessa Regione non può «vantare alcuna pretesa, sia perché esso è diverso dall’IRES, sia perché, in ogni caso, il gettito di quest’ultima imposta, nella misura in cui è spettante alla Regione, non è stato inciso dalla istituzione del contributo di solidarietà». Le pretese della Regione L’estensione del quadro normativo relativo al finanziamento della Regione autonoma Valle d’Aosta, «al di là di quanto letteralmente previsto nella relativa normativa, comporterebbe anche la rottura della giustificazione dello stesso rispetto alle funzioni attribuite alla Regione, in quanto il primo verrebbe ad essere incrementato nonostante rimangano immutate le seconde». Deve quindi essere «certamente esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o analogica, come implicitamente vorrebbe il ricorso regionale», delle disposizioni che compongono il sistema di finanziamento della Regione. Ciò «anche al fine di evitare una tensione nel rapporto tra principio unitario e principio autonomistico (art. 5 Cost.), che potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà e di eguaglianza del disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di perequazione in favore delle aree più svantaggiate del Paese». Fonte: Corte Cost. 27 febbraio 2024 n. 27
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
IRAP e IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumen..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.