mercoledì 21/02/2024 • 06:00
IRAP e IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza 20 febbraio 2024 n. 21.
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 21, del 20 febbraio 2024 ha (parzialmente) risolto la questione di legittimità costituzionale circa la previsione della non deducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi versate nello stesso periodo d'imposta. La Corte ha stabilito, da un lato, l'aderenza al dettato costituzionale del D.lgs. n. 446/1997 e, dall'altro lato, confermato il principio della discrezionalità del legislatore nella individuazione dei costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi. E così, IRES e IRAP risulterebbero imposte di natura diversa e, per l'effetto, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali. L'innesto della controversia e la decisione. La “partita” non pare chiusa La fattispecie in controversia origina, fra le altre, dall'impugnazione del diniego di rimborso della maggiore IRES che, a giudizio della parte ricorrente, sarebbe stata versata per effetto dell'indeducibilità dell'intero ammontare IRAP versato nel medesimo periodo di imposta. La ricorrente impugnava tempestivamente la sentenza del secondo grado della Lombardia, che aveva rigettato l'appello proposto dalla contribuent...
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