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Introduzione

La riforma del D.Lgs. 231/2001 torna al centro del dibattito giuridico in un momento in cui il sistema dei controlli interni e della governance societaria è profondamente cambiato rispetto al 2001. In questo scenario si colloca il Position Paper n. 8/2026 di Assonime, che interviene su un tema ormai non più rinviabile: la necessità di riallineare la disciplina della responsabilità degli enti all’evoluzione della prassi aziendale, del diritto societario e della giurisprudenza intervenuta.

Il progetto si colloca all'interno di un più ampio processo di trasformazione della compliance d'impresa, nel quale i modelli organizzativi assumono una funzione sempre più centrale non solo ai fini dell'esenzione dalla responsabilità dell'ente, ma anche quale strumento di gestione dei rischi, di presidio della legalità e di integrazione degli obblighi derivanti da discipline contigue. In questa prospettiva, il contributo offre una valutazione critica delle scelte riformatrici, mettendone in luce potenzialità, limiti e possibili ricadute sistematiche.

La colpa di organizzazione come perno della responsabilità dell’ente

Tra i passaggi più rilevanti della proposta di riforma vi è il riconoscimento espresso della colpa di organizzazione quale elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, con il superamento della tradizionale distinzione tra soggetti apicali e sottoposti. La scelta rafforza la coerenza del sistema con i principi costituzionali di personalità della responsabilità e con il crescente rilievo che il diritto societario attribuisce all’adeguatezza degli assetti organizzativi.

Sul piano applicativo, l’intervento produce effetti significativi: viene resa più chiara la condotta organizzativa esigibile dall’ente; si sposta sul pubblico ministero l’onere di provare il deficit organizzativo; si impone al giudice un accertamento fondato sul nesso causale tra regola cautelare violata ed evento; viene infine ridimensionato il tema dell’elusione fraudolenta quale tradizionale snodo difensivo.

La riforma si colloca in linea con l’impostazione tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dal caso Impregilo, ma lascia aperto un punto critico: la relazione illustrativa continua a richiedere una valutazione della singola cautela “in sinergia” con l’intero sistema organizzativo. Secondo Assonime, questa impostazione rischia di reintrodurre valutazioni eccessivamente generali sul Modello, indebolendo il criterio causale. Da qui la proposta: riportare integralmente l’accertamento della colpa dell’ente entro i confini della colpa specifica, riconoscendo efficacia esimente al Modello anche in presenza di carenze organizzative prive di collegamento causale con il reato verificatosi.

L’Organismo di Vigilanza nella riforma

Sul versante dell’Organismo di Vigilanza, la proposta di riforma conferma l’impostazione originaria del D.Lgs. 231/2001, rafforzando l’idea di un organismo “interno” all’ente cui affidare la vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello. La scelta, secondo Assonime, appare coerente con l’evoluzione della prassi aziendale, perché consente maggiore flessibilità organizzativa e un più efficace coordinamento con il complessivo sistema dei controlli interni. Più critica appare, invece, la scelta di escludere espressamente la possibilità di affidare tale funzione al Collegio Sindacale o agli altri organi di controllo societario.

Per questo, Assonime propone di preservare maggiore discrezionalità in capo all’impresa, lasciando agli enti la possibilità di modellare il presidio di vigilanza in coerenza con il proprio assetto di governance e con le caratteristiche concrete dell’organizzazione.

Nuove forme di premialità: la “messa alla prova” dell’ente

Tra le innovazioni più significative del progetto di riforma vi è l’introduzione di una forma di messa alla prova dell’ente, destinata a consentire l’estinzione dell’illecito amministrativo quando l’impresa intervenga per rimuovere le carenze organizzative che hanno favorito la commissione del reato. L’istituto valorizza la funzione sostanziale del Modello 231, riconoscendo all’ente una concreta possibilità di riorganizzazione e recupero della legalità.

Assonime guarda con favore a questa apertura, ma evidenzia un limite importante: la disciplina, così come formulata, appare eccessivamente rigida, subordinando l’accesso al beneficio alla presenza originaria di un Modello già completo di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Una condizione che rischia di restringere fortemente l’ambito applicativo dell’istituto, soprattutto nei casi in cui il deficit riguardi una specifica area di rischio non adeguatamente presidiata. Da qui la proposta: estendere l’accesso alla messa alla prova anche alle ipotesi in cui il Modello presenti lacune originarie, purché non si tratti di una compliance meramente apparente o “cosmetica”. L’obiettivo è rafforzare la logica premiale del sistema, premiando il reale percorso di riorganizzazione più che la perfezione formale del presidio originario.

Decreto 231 e Codice Antimafia: una linea di confine sempre più sottile

Tra i profili di maggiore criticità evidenziati da Assonime vi è il rapporto tra D.Lgs. 231/2001 e misure di prevenzione del Codice Antimafia, in particolare amministrazione e controllo giudiziario. Nella prassi più recente, tali strumenti sono stati utilizzati anche nei confronti di imprese formalmente “sane”, ritenute colposamente agevolatrici di condotte illecite realizzate da soggetti della filiera, soprattutto in ambito appalti e subappalti.

Il riferimento è, in particolare, ai noti provvedimenti del Tribunale di Milano nel settore moda, nei quali il deficit di controllo sulla supply chain è stato qualificato come indice di una patologia organizzativa idonea a giustificare l’intervento giudiziario. In questa prospettiva, il mancato presidio della filiera diventa il presupposto di una forma di responsabilizzazione organizzativa, pur in assenza dei requisiti tipici della responsabilità da reato dell’ente.

Secondo Assonime, questa evoluzione pone un problema sistemico: il rischio è quello di spostare il baricentro dal Modello 231 a strumenti preventivi caratterizzati da presupposti probatori attenuati e garanzie processuali ridotte, ma con effetti sostanzialmente afflittivi sul piano reputazionale e sulla libertà di iniziativa economica. Il tema è particolarmente rilevante perché evidenzia una progressiva sovrapposizione tra logiche di prevenzione antimafia e responsabilità organizzativa, con il pericolo di creare un sistema parallelo di correzione della governance aziendale, meno garantito e meno prevedibile rispetto al perimetro tipico del D.Lgs. 231/2001.

Decreto 231 e sostenibilità: verso una compliance integrata di filiera

Assonime dedica ampio spazio al rapporto tra responsabilità degli enti e nuove discipline europee sulla sostenibilità, evidenziando come il tema ESG stia progressivamente trasformandosi da parametro volontario a vincolo organizzativo e gestorio.

La direttiva CSRD (Dir. UE 2022/2464), già recepita in Italia con il D.Lgs. 125/2024, impone alle grandi imprese e alle PMI quotate obblighi informativi sempre più strutturati sui profili di sostenibilità, inclusi gli impatti sulla catena del valore. Ancora più incisiva è la futura CSDDD (Dir. UE 2024/1760), che introdurrà veri e propri obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente, imponendo alle imprese di identificare, prevenire e mitigare i rischi anche lungo la supply chain.

Secondo Assonime, questo scenario impone un necessario coordinamento con il sistema 231: i nuovi obblighi di due diligence presentano infatti forti punti di contatto con la logica della colpa di organizzazione e con le aree di rischio già presidiate dai Modelli (si pensi ai reati ambientali o al caporalato). La sfida sarà evitare sovrapposizioni e duplicazioni sanzionatorie, valorizzando invece le sinergie tra compliance 231, sostenibilità e controllo delle filiere.

Decreto 231 e Codice dei Contratti Pubblici: il rischio di anticipazione sanzionatoria

Assonime richiama infine l’attenzione sul rapporto tra D.Lgs. 231/2001 e Codice dei Contratti Pubblici, evidenziando come la disciplina degli appalti attribuisca alla responsabilità dell’ente effetti particolarmente incisivi sul piano dell’accesso al mercato.

Accanto alle ipotesi di esclusione automatica legate a condanne definitive o all’applicazione di sanzioni interdittive, desta particolare criticità la previsione che consente l’esclusione anche in presenza di una mera contestazione di illecito 231 o di provvedimenti cautelari, qualificandoli come indice di grave illecito professionale.

Secondo Assonime, questa impostazione anticipa in modo significativo gli effetti sanzionatori prima dell’accertamento definitivo della responsabilità, con evidenti tensioni rispetto al principio di presunzione di innocenza e con il rischio concreto di estromettere dal mercato operatori economici poi risultati estranei ai fatti contestati.

Il tema impone, dunque, una riflessione più ampia sul coordinamento tra le due discipline, soprattutto in relazione all’uso delle misure interdittive e cautelari, che dovrebbero mantenere una funzione strettamente preventiva, senza tradursi in strumenti di espulsione anticipata dal mercato.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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