Fino ad oggi, le informazioni finanziarie e i dati sulla sostenibilità che le imprese sono obbligate a pubblicare risultano sparpagliati in una miriade di registri nazionali, siti web aziendali e portali delle autorità di vigilanza. Tale dispersione rende le procedure di ricerca e di comparazione estremamente farraginose, scoraggiando soprattutto gli investitori transfrontalieri e riducendo la visibilità delle aziende di dimensioni minori.
Per superare queste inefficienze strutturali, le istituzioni comunitarie hanno varato un impianto normativo volto a istituire il Punto di accesso unico europeo (ESAP). Regolato principalmente dal regolamento (UE) 2023/2859 (noto come Regolamento base) e supportato da un articolato pacchetto di atti di esecuzione e coordinamento, tra cui il regolamento (UE) 2023/2869 e la direttiva (UE) 2023/2864, l’ESAP non si configura come un nuovo obbligo di disclosure, bensì come un'infrastruttura centralizzata di raccolta e diffusione dei dati già esistenti. L’obiettivo strategico è duplice: facilitare il processo decisionale degli investitori globali e stimolare l'allocazione efficiente dei capitali verso l'economia reale.
La gestione è affidata all’ESMA, che attiverà la consultazione pubblica del portale entro il 10 luglio 2027. Tuttavia, il flusso di alimentazione della banca dati prende il via molto prima, secondo una programmazione a tappe scaglionate nel tempo.
La prima fase scatta il 10 luglio 2026 e chiama in causa gli obblighi informativi discendenti dal Regolamento Prospetto e dalla direttiva Transparency. In Italia, il quadro di recepimento nazionale ha trovato una parziale definizione con l'articolo 5 del decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28, che ha introdotto le modifiche necessarie per raccordare le disposizioni interne sulla trasparenza con i nuovi canali di trasmissione europei. Con la Circ. 30 giugno 2026 n. 18, Assonime evidenzia forti criticità per le imprese emittenti.
La prima grande criticità: l'enigma dello sfasamento temporale tra Transparency e MAR
Esaminando le pieghe della nuova disciplina, Assonime solleva una rilevante questione interpretativa legata all'intersecazione tra i diversi obblighi informativi che compongono la prima fase del calendario ESAP. La discrepanza temporale nasce dal fatto che la tabella tecnica delle tipologie informative associate alla direttiva Transparency, la cui operatività è fissata al 10 luglio 2026, include espressamente alcune categorie di dati che traggono la propria origine sostanziale dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (regolamento MAR). Nello specifico, si fa riferimento alle informazioni privilegiate e alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate dai soggetti con funzioni di amministrazione, controllo o direzione, il cosiddetto internal dealing.
L'anomalia risiede nel fatto che il Regolamento Omnibus stabilisce che la raccolta e la pubblicazione centralizzata delle informazioni disciplinate in via generale dal regolamento MAR debbano partire soltanto nella seconda fase dell'ESAP, ovvero a decorrere dal 10 gennaio 2028. Ci si trova dunque dinanzi a un potenziale cortocircuito applicativo: le medesime informazioni (notizie price-sensitive e internal dealing) sembrano soggette a due scadenze differenti a seconda della norma di riferimento in cui vengono inquadrate.
Per sciogliere questo nodo interpretativo, Assonime propone una lettura sistematica e restrittiva della sovrapposizione normativa. Secondo l’associazione, l'obbligo di trasmettere le informazioni privilegiate e i dati di internal dealing già a partire dal 10 luglio 2026 deve ritenersi circoscritto esclusivamente alle società quotate, vale a dire a quegli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. Restano invece temporaneamente escluse da questa prima scadenza tutte le altre categorie di soggetti che, pur rientrando nell'ampio perimetro del regolamento MAR (come le società scambiate su sistemi multilaterali di negoziazione - MTF), non sono vincolate dalla direttiva Transparency. Questa interpretazione permette di salvaguardare la gradualità della riforma, evitando di gravare prematuramente le aziende non quotate su mercati regolamentati di adempimenti tecnologici complessi.
Meccanismi di stoccaggio nazionali e sdoppiamento dei binari operativi
Un ulteriore profilo di attenzione evidenziato da Assonime riguarda l'impatto della riforma sull'architettura dei sistemi di raccolta nazionali. Il funzionamento dell’ESAP si basa su una procedura a due livelli: le imprese non inviano i propri file direttamente alla piattaforma centralizzata dell'ESMA, ma si interfacciano con un apposito organismo di raccolta designato a livello locale, il quale provvede poi a inoltrare i flussi informativi al portale europeo.
In Italia, il ruolo storicamente svolto dai meccanismi di stoccaggio autorizzati dalla Consob si scontra con una asimmetria strutturale. I portali di stoccaggio nazionali operanti nel nostro ordinamento fungono da collettori per un'area documentale e informativa sensibilmente più estesa rispetto al perimetro rigido stabilito dalle direttive europee. Molti adempimenti societari tipici del mercato italiano non trovano un corrispettivo nella normativa comunitaria armonizzata.
Assonime sottolinea come questa diversità richieda una netta separazione dei binari gestionali. L’attività di organismo di raccolta ai fini ESAP, con la correlata applicazione dei rigorosi standard di validazione previsti dall'Unione europea, deve essere esercitata esclusivamente in relazione alle informazioni che rientrano nel perimetro di applicazione del regime europeo. Per tutta la disclosure di natura puramente domestica, i meccanismi di stoccaggio dovranno continuare a operare secondo le regole ordinarie nazionali, senza applicare i vincoli tecnologici e i metadati comunitari. Il rischio reale, qualora non si proceda a una chiara perimetrazione informatica, è quello di generare confusione tra gli operatori e di appesantire inutilmente la gestione dei flussi documentali interni.
Il filtro delle convalide automatizzate e il rischio di rifiuto dei dati
La digitalizzazione integrale del mercato dei capitali impone una disciplina ferrea sulla qualità del dato trasmesso. Il Regolamento base stabilisce che gli organismi di raccolta debbano sottoporre ogni documento ricevuto a un severo processo di convalide automatizzate prima di effettuarne l'inoltro all'ESMA. Questo filtro tecnico rappresenta una delle sfide operative più delicate per le imprese emittenti.
Il sistema informatico verificherà in tempo reale la piena corrispondenza dei file rispetto a parametri standardizzati: la presenza dei formati elettronici corretti, l'integrità strutturale del documento, l'applicazione corretta del sigillo elettronico qualificato (laddove richiesto) e la completezza dei metadati di accompagnamento. Qualora le verifiche automatizzate riscontrino anche una minima difformità o un errore di formattazione, l’organismo di raccolta ha l’obbligo tassativo di rifiutare l’informazione trasmessa.
Assonime richiama l’attenzione su una clausola di salvaguardia che attribuisce agli organismi di raccolta la facoltà discrezionale di respingere le comunicazioni quando queste appaiano "manifestamente inadeguate, abusive o estranee" all’ambito informativo delimitato dalla legge. Questa previsione introduce un elemento di valutazione qualitativa che sposta l'asse della responsabilità interamente sulle spalle del management aziendale.
Formati digitali e la sfida dei metadati standardizzati
Per garantire che i dati presenti sull’ESAP siano realmente comparabili e fruibili dagli analisti finanziari di tutto il mondo, la normativa impone l'abbandono definitivo dei documenti statici e non strutturati. Le informazioni dovranno essere trasmesse in un formato per dati estraibili o, quando espressamente richiesto dalle singole normative settoriali, in un formato dati leggibile meccanicamente.
I regolamenti di esecuzione di recente adozione circoscrivono con precisione le opzioni tecnologiche ammissibili:
i formati HTML, PDF e txt sono classificati come formati per dati estraibili, a condizione che consentano l’estrazione automatizzata del testo scritto e siano agevolmente leggibili dall’occhio umano;
A questa severa architettura tecnologica si aggiunge l'obbligo di associare a ogni singolo invio un set di metadati descrittivi. Come evidenziato nell'analisi di Assonime, i metadati rappresentano informazioni di contesto indispensabili per alimentare i motori di ricerca del portale europeo. L’associazione distingue tra metadati di natura stabile, aventi carattere prevalentemente anagrafico – che vanno trasmessi una sola volta e aggiornati soltanto in caso di variazioni strutturali dell'ente –, e metadati dinamici, correlati alla specifica tipologia di informazione veicolata, che devono tassativamente scortare ogni singola trasmissione.
Tra i metadati stabili assume un ruolo cardine l'identificativo della persona giuridica LEI (Legal Entity Identifier), che deve risultare rigorosamente conforme alla norma internazionale ISO 17442 e registrato all'interno del database globale gestito dalla GLEIF. Se da un lato l'utilizzo del codice LEI consente di automatizzare l'acquisizione di molti dati anagrafici societari riducendo parzialmente l'inserimento manuale, dall'altro lato permangono forti perplessità operative sull'applicazione di altre tassonomie, come la classificazione del settore industriale basata sulla nomenclatura NACE.
Assonime rileva come la mappatura delle macrocategorie economiche risulti spesso fluida per le imprese industriali o di servizi diversificate, esponendo gli operatori a dubbi interpretativi circa il corretto livello di granularità (sezione, divisione o gruppo) da indicare nei campi tecnici di invio.
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