Dal 1° luglio 2026 entra in vigore la riforma sulle importazioni a distanza di modesto valore, che cancella definitivamente l'esenzione daziaria per i pacchi inferiori a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE. Resta invece temporaneamente congelato il contributo amministrativo italiano di 2 euro, ufficialmente slittato al 1° ottobre 2026. Lo ha ricordato anche l'Agenzia delle Dogane con comunicato stampa del 30 giugno 2026.
Cosa cambia?
Cessa definitivamente l'applicazione dell'esenzione daziaria per le importazioni di valore trascurabile (inferiore a 150 euro) spedite da Paesi terzi. In via transitoria (dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028), viene introdotto un dazio specifico forfettario di 3 euro.
Il prelievo si applica per articolo (inteso come singola voce di classificazione doganale nella medesima linea di dichiarazione) e non per collo. Più beni identici raggruppati nella stessa linea pagano una sola volta; ordini unici frazionati in più spedizioni applicano il dazio su ciascun pacco.
Il dazio si applica a prescindere dal regime IVA adottato (IOSS, regime speciale o ordinario) e include le merci soggette a strumenti di difesa commerciale (es. dazi antidumping). Sono escluse solo le merci coperte da accordi di unione doganale o tariffe preferenziali.
Il dazio di 3 euro è classificato come diritto doganale (tributo di tipo A00) e impatta diversamente sul calcolo dell'IVA all'importazione:
regime IOSS: il dazio di 3 euro è esente dall'IVA all'importazione e non concorre alla formazione della base imponibile;
regimi non-IOSS (ordinari/postali): il dazio di 3 euro entra nella base imponibile, determinando il calcolo dell'IVA sull'importo complessivo (valore del bene + dazio).
Sul fronte della gestione delle merci non ritirate o rese, la nuova normativa vieta l'invalidazione della dichiarazione doganale dopo lo svincolo. Il dazio forfettario di 3 euro regolarmente versato non è rimborsabile in caso di reso commerciale (diritto di recesso), fatti salvi i casi ordinari di articoli difettosi o non conformi.
Le risposte della Commissione UE
La Commissione UE ha pubblicato una serie di risposte sulla nuova tariffa doganale transitoria introdotta per i pacchi extra-UE di valore inferiore ai 150 euro. Escluso qualsiasi esborso o sorpresa alla consegna per il consumatore finale: l'onere finanziario e la responsabilità della dichiarazione ricadono interamente sui venditori online, sulle piattaforme telematiche e sui vettori.
Il chiarimento più atteso riguarda l'esatta identificazione del soggetto passivo d'imposta. Nella prassi doganale, colui che compila la documentazione e risponde dell'obbligazione è definito dichiarante. I testi normativi regolamentari stabiliscono in modo categorico che l'acquirente privato non può mai assumere la veste di debitore economico per questa specifica tariffa. Di conseguenza, i cittadini europei che effettuano acquisti online da mercati esteri sono sollevati da qualsiasi responsabilità giuridica legata al dazio.
La normativa pone l'intero impianto sanzionatorio e di liquidazione sulle spalle degli operatori commerciali. I soggetti legalmente obbligati sono i portali web di vendita (intermediari d'acquisto che gestiscono lo sportello IOSS), i venditori diretti non residenti, oppure, in subordine, i corrieri espresso e gli spedizionieri che presentano le merci in dogana per conto della filiera. Questo meccanismo garantisce che non vi siano richieste di pagamento impreviste o spese extra alla consegna a carico del destinatario.
Per conformarsi al nuovo quadro, i venditori globali e i vettori logistici dovranno aggiornare tempestivamente le proprie infrastrutture informatiche per tracciare e riscuotere l'importo fisso. Sebbene la misura sia già attiva, a partire dal mese di novembre 2026 scatterà l'obbligo tassativo di inserire i codici identificativi dei prodotti all'interno delle dichiarazioni doganali (procedura che può comunque essere adottata su base volontaria sin da subito).
Infine, i chiarimenti della Commissione UE si soffermano su una specifica clausola di salvaguardia introdotta per contrastare pratiche elusive basate su triangolazioni commerciali. Nei casi in cui una merce sia oggetto di passaggi di proprietà multipli prima del suo ingresso formale nel territorio europeo, le autorità di controllo prenderanno in considerazione esclusivamente l'atto finale del ciclo, ossia la vendita a distanza a un consumatore finale stabilito nell'Unione. Tale approccio impedisce il frazionamento fittizio dei carichi e assicura l'applicazione uniforme del dazio su ogni singolo pezzo ordinato.
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Sara Armella
- Avvocato, Studio legale Armella & AssociatiTatiana Salvi
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