L’art. 1 c. 427-436 L.199/2025 ha introdotto un nuovo beneficio, riconoscendo per gli investimenti in beni materiali e immateriali, una maggiorazione con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Nei fatti, si riconosce ai titolari di reddito d’impresa, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), una maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, limitatamente agli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:
La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, è così ripartita:
Le comunicazioni
Il c. 435 del citato art. 1, stabilisce che, sulla base di una convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica, anche al fine di esigenze di monitoraggio che deve effettuare il MEF.
Il successivo c. 436, dispone, infatti, che il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della normativa relativa all’iperammortamento, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell’andamento degli oneri, dallo stesso derivanti, rispetto alle previsioni.
Sulla base di quanto precede, sono stati emanati il Decreto Interministeriale 7 maggio 2026 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante le modalità attuative della maggiorazione in esame, e il Provvedimento del MIMIT dell’11 giugno 2026, che individua i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare al GSE le comunicazioni di accesso alla maggiorazione nonché l’approvazione dei modelli e le relative istruzioni necessari per l’invio delle comunicazioni stesse.
Va subito premesso, che le comunicazioni potevano essere inviate già a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID.
Le comunicazioni e i documenti
Da un esame della normativa e, in particolare, del menzionato Decreto Interministeriale, l’operazione iperammortamento sarà oggetto di futuri controlli. È necessario, quindi, che gli imprenditori prestino attenzione alle comunicazioni da inviare al GSE, previste dall’art. 3 di detto Decreto, con i dati e gli elementi attinenti agli investimenti che devono riguardare beni rientranti negli allegati IV e V alla L. 199/2025.
A titolo di esempio, nelle comunicazioni preventive da inviare al GSE, oltre all’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, occorre indicare anche la tipologia e l’ammontare degli investimenti nonché della data prevista di interconnessione. Successivamente, per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa. Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di conferma, il pagamento di quote
per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. Infine, avvenuta l’interconnessione dei beni oggetto di investimento, l’impresa trasmette al GSE uno o più comunicazioni di completamento, in ogni caso entro il 15 novembre 2028, corredate della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
I controlli
L’agevolazione fiscale in esame è sottoposta a una duplice vigilanza.
In prima battuta, deputato ad eseguire le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati suddetti è il GSE.
L’art. 9 del Decreto Interministeriale, dispone che, questi controlli, devono essere eseguiti nei termini di cui all’art. 43 DPR 600/73, e il GSE deve verificare la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso e alle disposizioni normative di riferimento.
Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.
Diversa dalla prima è la verifica e l’ispezione svolta da AE. Infatti, in merito all’attività di controllo, nonché alle ordinarie attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle entrate, lo stesso art. 9, stabilisce che l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica (sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE), all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le certificazioni contabili, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
In altri termini, il controllo eseguito da AE, mira, naturalmente, a verificare la correttezza della documentazione e degli elementi che hanno prodotto la maggiorazione del costo degli investimenti, generando minori imposte da versare.
Osservazioni
Una prima osservazione riguarda i termini entro i quali il GSE deve eseguire i controlli. Sul punto, è bene mettere in risalto che il citato art. 9 richiama l’intero art. 43 DPR 600/73, laddove viene anche disposto che, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Tentando di adeguare quanto suddetto alla misura dell’iperammortamento, i controlli del GSE devono essere eseguiti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione di completamento, classificata come quella che permette di usufruire della maggiorazione del costo di acquisizione.
Tuttavia, l’intero richiamo dell’art. 43 potrebbe portare ad un’altra conclusione. Infatti, occorre stabilire se la misura in esame rientra tra gli aiuti di Stato e/o tra gli aiuti de minimis.
L’iperammortamento potrebbe essere considerato un aiuto di Stato e non un aiuto de minimis.
Detto questo, il c. 2-bis del menzionato art. 43, stabilisce che gli atti di recupero delle somme relative a misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato (e aiuti de minimis) devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (leggasi comunicazione di completamento). Ne deriva che il GSE potrebbe eseguire i controlli entro quest’ultimo termine. Qualora sia corretta questa interpretazione, viene confermato l’orientamento che vede l’iperammortamento qualificato come aiuto di Stato.
D’altro canto, non deve essere trascurato il fatto che, l’art. 11 del decreto interministeriale, dispone che, nel caso in cui all’esito dei controlli sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate, indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Pertanto, è auspicabile un intervento ufficiale a chiarimento dei dubbi sopra manifestati.
La seconda osservazione attiene all’attività di controllo e di accertamento di AE, che deve riguardare la conservazione o meno della documentazione necessaria per verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti in merito agli investimenti effettuati dalle imprese.
Deve essere evidenziato che, la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio, è causa di decadenza dal diritto al beneficio.
Sembra opportuno, quindi, che le imprese rispettino in modo rigoroso quanto richiesto dalla normativa al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
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Paola Pisano
- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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