In un’afosa giornata d’estate (per essere al 24 giugno siamo messi male), l’Agenzia delle Entrate pubblica la Circ. AE 3/2026 in materia di detassazione degli incrementi retributivi introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 7, 10 e 11 L. 199/2025), fornendo ulteriori chiarimenti tramite lo schema della domanda-risposta.
Quali sono i principali chiarimenti? Ci sono novità?
Selezionando i quesiti maggiormente significativi, proviamo ad esaminare le delucidazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate ma prima, doverosa, una premessa.
Le norme in parola (specialmente il comma settimo, ovvero la tematica sugli incrementi retributivi dei contratti collettivi) sono, lo abbiamo già visto, generiche e davvero ampie.
Un po’ come se all’Amministrazione Finanziaria avessero consentito di “legiferare” quasi fossero leggi delega. Un po’ come dire “cara Agenzia, oggi tema libero”. E nella libertà, come possiamo leggere anche dalle risposte dell’Agenzia, ci sta un po’ tutto, anche quello che le norme non avrebbero supposto.
Procediamo.
L’esame delle domande e delle risposte
Per comprendere appieno la portata della Circolare risulta maggiormente conveniente riprendere i quesiti posti all’Agenzia (che sono chiaramente espressione dei dubbi degli operatori) e le risposte della stessa.
I primi tre quesiti selezionati concernono gli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali.
Partiamo dal primo. L’imposta sostitutiva del 5% si applica nel caso in cui i CCNL siglati nel triennio 2024-2026 prevedano incrementi delle indennità erogate mensilmente connesse allo svolgimento della mansione (ad es. indennità di cassa)?
Considerando che tali indennità vengono corrisposte mensilmente e confluiscono nella retribuzione ordinaria, secondo l’ADE è applicabile l’imposta del 5% anche agli incrementi retributivi relativi a tali istituti, in linea con la posizione già assunta dall’ADE con la precedente Circ. AE 2/2026.
Procediamo con il secondo quesito. Nel caso in cui gli incrementi retributivi previsti da CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026 siano riconosciuti anche per periodi antecedenti alla sottoscrizione (ad esempio con decorrenza economica dall’anno 2023), la detassazione si applica anche a tali somme?
Anche in questo caso l’ADE richiama la sua precedente Circ. AE 2/2026, mediante la quale aveva precisato che “qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025, 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente”.
Pertanto, la detassazione si applica agli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti. Rimangono esclusi gli importi una tantum.
Arriviamo all’ultima domanda in tema di incrementi retributivi. La detassazione si applica anche agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre?
Risposta affermativa. Considerato che durante il periodo delle ferie, delle festività soppresse e dei permessi il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria, l’imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi corrisposti in relazione a tali istituti. Seguendo il medesimo ragionamento, la detassazione si applica altresì alla gratifica feriale eventualmente prevista dai CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto per la festività soppressa del 4 novembre.
Rimane però una grande tematica. È se a fronte di un rinnovo di un CCNL fosse stato istituito un elemento nuovo, non sussistente prima, ad esempio la quattordicesima, per quanto in valore “ammezzato”, nelle cooperative sociali sottoscritto nel 2024?
Archiviati gli incrementi retributivi, l’ADE sposta l’attenzione sul tema delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale.
Il primo quesito. Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale non coincida con la domenica, l’imposta sostitutiva pari al 15% in relazione al lavoro festivo si applica alla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica?
L’ADE, premettendo che il giorno di riposo settimanale può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, richiama l’art. 2 L. 260/49, la quale stabilisce che tutte le domeniche sono considerate giorni festivi (anche se a ben vedere non sono pochi i contratti nazionali che effettuano un distinguo tra festività e domeniche). Ne consegue che l’imposta sostitutiva si applica alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto di domenica, pur se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto da contratto.
Secondo quesito. Nel caso di lavoro supplementare svolto da lavoratori in regime di part-time verticale, l’imposta sostitutiva del 15% si applica in relazione al lavoro svolto nei giorni di riposo?
Parallelamente al precedente quesito, nel caso di un part time verticale in cui i giorni non lavorati settimanalmente siano più di uno, l’agevolazione è applicata solo in caso di lavoro svolto nel giorno di riposo stabilito contrattualmente (in considerazione del fatto che il giorno di riposo settimanale è sempre identificato in un unico giorno settimanale). Pertanto, nel caso di lavoro supplementare svolto in giorni diversi da quello di riposo, la detassazione non è applicabile.
Altra domanda. L’imposta sostitutiva del 15% si applica anche alle maggiorazioni per lavoro straordinario festivo e lavoro straordinario notturno?
Qui ci sono dei risvolti interessanti. Infatti, l’Agenzia riprende la posizione assunta in precedenza secondo la quale le somme corrisposte per lavoro straordinario sono escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, eccetto che il lavoro straordinario festivo o notturno.
Ma non si ferma qui.
La stessa Agenzia specifica che l’imposta sostitutiva del 15% si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o festivo (e non solo alle ore di straordinario). Tale circostanza a ben vedere nella norma di legge non era nemmeno contemplata (ma a caval donato…).
Prossimo quesito. L’imposta sostitutiva del 15% si applica alle indennità di reperibilità, previste dai CCNL, anche laddove non vi sia un effettivo intervento del lavoratore?
Affermativo. L’ADE precisa che anche nel caso in cui non ci sia un concreto intervento del lavoratore in reperibilità, la detassazione si applica ugualmente in quanto tali indennità sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni.
Dopo aver esaminato gli incrementi retributivi e le maggiorazioni, arriviamo dunque all’ultimo quesito, catalogato dall’ADE come “ulteriore precisazione”. Come si applica la detassazione (sia l’aliquota del 5% che del 15%) nei confronti dei lavoratori che fruiscono del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati e di quello previsto per docenti e ricercatori residenti all’estero che si trasferiscono in Italia?
Anche in questo caso viene richiamata la precedente Circ. AE 2/2026, mediante la quale aveva precisato che nel caso in cui “l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati, si ritiene che la misura agevolativa in commento si applichi alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale”.
Considerando che: 1) il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati si applica per le singole categorie che “concorrono alla formazione del reddito complessivo” e 2) gli incrementi retributivi sono assoggettati a imposta sostitutiva e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, le somme oggetto della detassazione devono essere assoggettate all’imposta sostitutiva per l’intero ammontare, senza tener conto delle specifiche riduzioni previste dalle norme agevolative per tali categorie di lavoratori.
Naturalmente, nel caso di rinuncia espressa del lavoratore all’applicazione della detassazione, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura ridotta prevista dal regime agevolativo.
Fonte: Circ. AE 24 giugno 2026 n. 3
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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