La Corte di Cassazione, con Ordinanza 16 giugno 2026 n. 20220, ha affrontato alcune rilevanti questioni in tema di licenziamento per superamento del comporto circa l’interpretazione dell’art. 2 del CCNL Metalmeccanici, chiarendo i limiti applicativi del c.d. comporto prolungato e confermando l'inapplicabilità del blocco dei licenziamenti introdotto durante l’emergenza del Covid-19 alla fattispecie di recesso per eccessiva morbilità.
Vicenda processuale
La controversia origina dall’impugnazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nell’agosto 2020 da una società operante nel settore metalmeccanico nei confronti di un proprio dipendente con anzianità superiore a sei anni. Il recesso era motivato dal superamento del comporto breve (365 giorni), avendo il lavoratore accumulato nel triennio antecedente l’ultimo episodio morboso un numero di giorni di assenza superiore a tale soglia.
La Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, confermando la legittimità del licenziamento. In particolare, il giudice territoriale aveva escluso l’applicabilità del "blocco dei licenziamenti" (art. 46 DL 18/2020) al licenziamento per superamento del comporto e ritenuto applicabile il comporto breve (365 giorni) e non...
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Massimo Brisciani
- Consulente del lavoro - Studio Brisciani & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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