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Con il Decreto Direttoriale 10 giugno 2026, a decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è possibile trasmettere le comunicazioni preventive tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile dall’Area Clienti mediante SPID o CIE. Tale comunicazione rappresenta il primo passaggio della procedura di accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione disciplinata dall’art. 1 c. 427-436 L. 199/2025.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto attuativo 7 maggio 2026, la comunicazione preventiva deve contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva
  • la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti in beni di cui agli Allegati IV e V;
  • la data prevista di completamento e di interconnessione;
  • i dati relativi a eventuali investimenti in beni per l’autoproduzione da fonti rinnovabili;
  • i dati per il calcolo della maggiorazione (nonché il coefficiente di ammortamento prevista).

Il modello fac-simile messo a disposizione dal GSE evidenzia la rilevanza delle dichiarazioni e degli impegni assunti in sede di compilazione: dalla conferma dei requisiti soggettivi (assenza di procedure concorsuali, sanzioni interdittive, regolarità contributiva) alla disponibilità della struttura produttiva in cui gli investimenti vengono collocati, fino all’impegno a conservare la documentazione necessaria a verificare correttezza e veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese tramite la piattaforma, nonché a effettuare i controlli sugli elementi tecnici e di costo degli investimenti, incluse perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altra documentazione relativa ai beni agevolati.

L’obbligo di conferma entro 60 giorni e le sue implicazioni

Il punto cruciale risiede nell’art. 3, comma 2, del Decreto attuativo: entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, indicando la data e l’importo dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, unitamente ai dati identificativi delle fatture.

ll meccanismo è stringente: il GSE verifica i dati contenuti nella preveniva entro dieci giorni dalla ricevuta di invio, notificando poi l’esito positivo. I sessanta giorni, ossia quindi dalla notifica dell’esito positivo, elemento temporale da monitorare con attenzione.

Il mancato invio della conferma nei termini comporta, ai sensi dell’art. 3, comma 5, il mancato perfezionamento della procedura. La preventiva non confermata rimane priva di effetti. Si noti, inoltre, che la conferma non può riguardare beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella preventiva.

Si ricorda che, per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente.

Comunicazione preventiva reiterata: una strategia percorribile

L’ipotesi in cui l’impresa non trasmetta la conferma entro 60 giorni non precluderebbe la possibilità di inviare una nuova comunicazione preventiva per i medesimi beni. L’art. 3, comma 1, prevede infatti la trasmissione di “una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva” senza limiti alla reiterazione per i medesimi investimenti, mentre il comma 5 circoscrive il mancato perfezionamento alla singola comunicazione non confermata, senza impedire l’avvio di una nuova.

In termini operativi, un’impresa che si trovi, allo scadere dei sessanta giorni, nella condizione di non aver ancora versato l’acconto del 20%, potrebbe trasmettere una nuova preventiva per gli stessi beni, facendo decorrere un nuovo termine di sessanta giorni.

Questa lettura trova conforto nella ratio della norma: il legislatore ha strutturato un sistema di prenotazione progressiva, in cui la preventiva è una manifestazione di interesse e la conferma ne cristallizza l’impegno. Impedire la reiterazione significherebbe penalizzare imprese il cui investimento è reale ma i cui tempi di perfezionamento dell’ordine non si allineano con la finestra prevista.

Non affrettarsi senza le verifiche necessarie

La possibilità di reiterare la preventiva non deve tuttavia tradursi in un invio affrettato. L’apertura della piattaforma non deve generare una “corsa alla prenotazione” priva di verifiche propedeutiche, per quanto basate inevitabilmente su stime e previsioni.

Prima di trasmettere la comunicazione preventiva è necessario condurre una serie di valutazioni tra cui:

  • la verifica della competenza fiscale dell’investimento, con attenzione agli investimenti articolati in più forniture;
  • la stima realistica dei tempi di completamento e interconnessione;
  • la sostenibilità finanziaria del versamento dell’acconto del 20% entro sessanta giorni;
  • la classificazione corretta dei beni negli Allegati IV e V e la verifica dei requisiti tecnici.

L’invio di una comunicazione basata su dati approssimativi espone l’impresa al rischio di dover ripetere integralmente la procedura, con un conseguente significativo aggravio amministrativo e con l’effetto di collocarsi temporalmente in posizione successiva rispetto a chi ha operato correttamente sin dall’inizio. Resta fermo che, allo stato, non emergono elementi che subordinino comunque l’accesso al beneficio fiscale a logiche cronologiche di prenotazione delle risorse.

In definitiva, il sistema delineato dal Decreto attuativo offre margini di flessibilità – la reiterabilità della preventiva ne è un esempio – ma richiede una pianificazione rigorosa. La comunicazione preventiva non è una mera formalità: è il primo tassello di un percorso che culmina nella comunicazione di completamento e che condiziona il periodo d’imposta a partire dal quale la maggiorazione dispiegherà i propri effetti fiscali.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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