Con la mensilità di luglio 2026, l’INPS provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, ai pensionati che ne abbiano diritto: questo quanto comunicato dall’Istituto con Mess. 19 giugno 2026 n. 2052.
La somma aggiuntiva non è erogabile e “abbinabile” alle seguenti prestazioni: invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per cessazione attività commerciale.
Inoltre, la somma aggiuntiva non è prevista per le seguenti prestazioni:
Requisito anagrafico
Gli aventi diritto alla somma aggiuntiva devono avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre 2026.
Per l’anno 2026 sono interessati, dunque, tutti i soggetti nati entro il 31 dicembre 1962.
Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:
Requisito contributivo
L’importo della somma aggiuntiva è correlato all’anzianità contributiva complessiva utilizzata per la pensione (contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione).
Per le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo viene presa in esame la sola contribuzione versata all’INPS e agli Enti confluiti nel tempo all’INPS (ad esempio, INPDAP, ENPALS, IPOST).
Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata alla percentuale di pensione a cui ha diritto il soggetto titolare della pensione ai superstiti.
Requisiti reddituali
Per l’anno 2026 rilevano i seguenti redditi:
Limiti di reddito
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2026.
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Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
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Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva |
Limite di reddito (1) |
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Fino a 15 |
€ 437 |
€ 12.368,08 |
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Oltre 15 e fino a 25 |
€ 546 |
€ 12.477,08 |
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Oltre 25 |
€ 655 |
€ 12.586,08 |
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Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo |
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Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva |
Limite di reddito (2) |
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Fino a 15 |
€ 336 |
€ 16.244,10 |
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Oltre 15 e fino a 25 |
€ 420 |
€ 16.328,10 |
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Oltre 25 |
€ 504 |
€ 16.412,10 |
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(1) Importo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva posseduta. |
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Erogazione della quattordicesima
I pensionati che nel mese di luglio 2026 non riceveranno la somma aggiuntiva d’ufficio, ove ritengano di averne diritto, possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Quattordicesima”. In alternativa è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato per la presentazione della domanda.
Comunicazioni ai pensionati
Nel cedolino di pensione di luglio 2026 viene evidenziata l’erogazione della somma aggiuntiva con l’inserimento di un’apposita voce.
I beneficiari, inoltre, vengono informati tramite le seguenti modalità:
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